Quando e come è applicabile il copyright nelle fotografie? Quando è possibile parlare di carattere artistico delle immagini fotografiche?
In questo articolo parliamo di:
Copyright fotografie: foto creative e foto normali
In base a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della legge sul diritto d’autore si definiscono opere di carattere creativo, quelle opere contraddistinte per:
- Novità: che presenta elementi caratterizzanti e che la distinguono dalle opere simili e precedenti
- Originalità: ossia nate come risultato di processo intellettuale che rilevi la personalità dell’autore
- Forma espressiva: ossia che vada oltre il pensiero e sia concreta.
L’opera fotografica, per come sopra descritta, è tutelabile con il copyright dal momento della creazione e fino a 70 anni dopo la morte dell’autore, ed è sempre obbligatoria la citazione del fotografo (ogni accordo contrario è da ritenersi nullo).
La semplice fotografia, quella in cui vi è l’utilizzo della mera tecnica fotografica, ossia foto che ritrae persone, paesaggi, fatti di cronaca o vita sociale, gode invece della più limitata tutela di 20 anni prevista dall’articolo 92 della legge sul diritto di autore (diritti connessi) e la menzione del fotografo è soggetta agli eventuali accordi tra le parti.
In entrambi i casi, quando il fotografo realizza le proprie immagini è pienamente titolare sia dei diritti patrimoniali che dei diritti morali.
Fotografia e copyright: l’originalità e la creatività
Con la sentenza n. 10692/2015 del 24 settembre 2015 il Tribunale è intervenuto sulla natura di opere fotografiche di alcuni scatti aventi ad oggetto piatti e pietanze da cucina, realizzati da un fotografo professionista. In questo caso il Tribunale, pur riconoscendo:
“elevata professionalità nella cura dell’inquadratura e nella capacità di cogliere efficacemente il soggetto fotografato” (peraltro elementi che, specifica il giudice, possono essere presenti anche nelle fotografie semplici) ritiene che manchi “l’esplicazione dell’originale interpretazione personale dell’autore”.
È interessante precisare come il Tribunale evidenzi che il discrimine per definire una fotografia come opera fotografica o meno non può essere individuato nell’oggetto riprodotto nella fotografia (in questo caso piatti di dolci) ma nella presenza
“di quegli aspetti di originalità e creatività che risultano indispensabili per riconoscere la protezione di opera fotografica”.
Il Tribunale sostiene che l’originalità e la creatività:
“debbono trascendere la buona tecnica fotografica, ma trasmettere emozioni che vadano oltre i soggetti o gli oggetti ritratti e, in definitiva, esprimere in modo assolutamente caratteristico e individualizzante la personalità dell’autore”.
Lo stesso concetto appare anche nella sentenza n.10279/2015 del 15 settembre 2015, che ha ritenuto artistiche alcune fotografie raffiguranti il volto di una celebre cantante, in quanto
“oltre ad essere connotate da indubbia accuratezza tecnica, sono arricchite da una spiccata caratterizzazione espressiva, nitidamente percepibile anche grazie all’impostazione complessiva di ciascun ritratto fotografico, che costituisce un’originale combinazione di prospettive, proporzioni, colori, distanze, luci e ombre. Ogni ritratto contribuisce a far emergere sfumature emotive diverse: nella foto di copertina si dà preminenza ad elementi di fermezza e decisione e quindi di affermazione della personalità, mentre nelle immagini prevalgono atmosfere sognanti, di vaga malinconia e matura riflessione”.
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