La durata di un marchio registrato è variabile da Stato a Stato ma generalmente è di dieci anni e decorrono dalla data di deposito o di registrazione del marchio. Prima della scadenza, potrete decidere se rinnovare il marchio per un ugual periodo di tempo o se lasciarlo decadere.
In questo articolo parliamo di:
Durata di un marchio registrato in Italia
L’articolo 15, 4) del Codice Italiano della proprietà Industriale dispone che:
“La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare”.
In base a quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo
“gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione, gli effetti di essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente”.
Rinnovo di un marchio registrato in Italia
Per quanto riguarda il rinnovo di un marchio d’impresa registrato, l’articolo 16 del Codice Italiano della Proprietà Industriale dispone che il rinnovo si effettua per periodi di dieci anni.
La domanda per rinnovare un marchio deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l’ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso (articolo 227 del Codice Italiano di Proprietà Industriale), o, trascorso tale periodo, nei sei mesi successivi al mese di scadenza con l’applicazione di una sopratassa.
RINNOVO REGISTRAZIONE MARCHIO: deve riguardare lo stesso marchio precedente e lo stesso genere di prodotti e/o servizi precedentemente rivendicati. In fase di rinnovo è possibile restringere la protezione, rinunciando ad uno o più prodotti e/o servizi, ma mai ampliarla aggiungendone di nuovi!
ATTENZIONE: spesso non arriva alcun avviso riguardante la scadenza del marchio e molte aziende si ritrovano il marchio scaduto senza nemmeno saperlo!
Si evince da quanto sopra che la durata di un marchio registrato in Italia è di dieci anni, rinnovabile potenzialmente all’infinito per uguali periodi di tempo, e che il termine inizia a decorrere dalla data di deposito della domanda di marchio. (Per maggiori informazioni sui costi del rinnovo vi invitiamo a contattare lo Studio Legale dell’Avv. Eva Troiani).
Durata di un marchio registrato dell’Unione Europea
Se desiderate sapere quanto dura la registrazione di un marchio dell’Unione Europea, sappiate che è di dieci anni, decorrenti dalla data di deposito della domanda ed anch’esso è potenzialmente rinnovabile all’infinito per uguali periodi di tempo (articolo 52, Regolamento sul marchio dell’Unione Europea n. 2017/1001).
Rinnovo marchio registrato dell’Unione Europea
Per rinnovare un marchio dell’Unione Europea la domanda deve essere presentata nei sei mesi precedenti l’ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela del marchio registrato, così come durante lo stesso periodo deve essere effettuato il pagamento delle tasse.
In caso contrario, la presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento delle tasse possono essere eseguiti anche entro un periodo supplementare di sei mesi dopo la scadenza, ma con il pagamento di una sopratassa.
L’articolo 54 del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea dispone che
“nessuna modifica del marchio UE è ammessa nel registro per l’intera durata della registrazione, né all’atto del suo rinnovo”.
La modifica della riproduzione del marchio registrato è consentita solo alla condizione molto dettagliata espressa dal comma 2 dell’articolo 54 del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea, ovvero:
“Se il marchio UE reca il nome e l’indirizzo del titolare, ogni modifica di questi dati può essere registrata su richiesta del titolare, a condizione che non alteri sostanzialmente l’identità del marchio inizialmente registrato”.
Durata marchio internazionale registrato
La normativa richiamata sopra riguarda i marchi italiani e quelli dell’Unione Europea.
La durata del marchio internazionale è di dieci anni, che decorrono dalla data di registrazione del marchio.
Per i marchi registrati in altri paesi esteri (ad esempio marchio registrato in Cina, nella Federazione Russa o in Arabia Saudita) occorrerà verificare le singole legislazioni nazionali per appurare che la loro durata sia effettivamente decennale (è questo il termine nella maggior parte ma non nella totalità dei casi), quindi verificare se il termine per calcolare la scadenza del marchio decorra dalla data di deposito del marchio o da quella della sua registrazione ed infine accertare se esiste un termine utile per rinnovare il marchio oltre la scadenza, pagando una sovrattassa.


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