Il Tribunale dell’Unione Europea (causa T-406/24, sentenza del 24 settembre 2025) ha confermato la nullità del marchio dell’Unione Europea PriSecco, registrato per “cocktail analcolici”, perché evocativo della DOP “Prosecco”, tutelata per il vino.

Il Tribunale ha ritenuto corretta l’opinione della Commissione di Ricorso dell’EUIPO per la quale la parola Prisecco evocava la DOP Prosecco ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013, secondo cui:
“Una denominazione di origine protetta e una indicazione geografica protetta, nonché il vino che utilizza tale denominazione protetta nel rispetto del relativo disciplinare, sono protetti contro:
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se è indicata la vera origine del prodotto o del servizio o se il nome protetto è tradotto, trascritto, traslitterato o accompagnato da un’espressione come “genere”, “tipo”, “metodo”, “modo”, imitazione”, “gusto”, “maniera” o un’espressione simile”
Nel caso in esame il Tribunale ha sottolineato che
“occorre rilevare che il segno contestato PriSecco contiene, nello stesso ordine, le stesse lettere della denominazione protetta dalla DOP Prosecco, ad eccezione della terza lettera, che è una “i” anziché una “o”. Ne consegue che la DOP Prosecco è quasi completamente incorporata nel segno contestato. Tale incorporazione contribuisce all’elevata somiglianza visiva e fonetica dei segni in conflitto, correttamente rilevata dalla Commissione di Ricorso”
(punto 45).

Quanto ai rispettivi prodotti, la commissione di ricorso aveva riscontrato una somiglianza tra i vini tutelati dalla DOP Prosecco e i cocktail analcolici tutelati dal marchio PriSecco, data sia dalla loro modalità di consumo (entrambe comunemente consumate in contesti sociali, come aperitivi o come accompagnamento a pietanze servite durante un pasto) che dalla loro modalità di commercializzazione e distribuzione (presentati uno accanto all’altro nei reparti alimentari dei supermercati e nei bar e caffè).
Il Tribunale, però, chiarisce che
“anche supponendo che i prodotti in questione non siano simili, come sostiene la ricorrente, occorre rilevare che è possibile constatare un’«evocazione» ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 anche in assenza di somiglianza tra i prodotti interessati.
(sentenza del 9 settembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C 783/19, EU:C:2021:713, punto 61).Nelle circostanze del caso di specie, dato che i prodotti in questione sono bevande, di modo che possono presentare un aspetto simile, l’incorporazione parziale della DOP Prosecco nel marchio contestato e la loro elevata somiglianza visiva e fonetica sono sufficienti, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti da 38 a 42 supra, a corroborare la constatazione dell’evocazione”.
(punto 48 della decisione).

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