L’autore, in merito al diritto patrimoniale d’autore, ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera;
I modi di sfruttamento economico di un’opera nel diritto patrimoniale d’autore
Tra i modi di sfruttamento economico la legge 633/1941 (legge del diritto d’autore) indica, in modo esemplificativo e non tassativo:
- il diritto di riproduzione (art.13);
- il diritto di trascrizione dell’opera orale in opera scritta (art.14);
- il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera in pubblico (art.15);
- il diritto di comunicazione (art.16 e 16 bis);
- il diritto di distribuzione (art.17);
- il diritto di elaborazione, traduzione e pubblicazione (art.18);’
- il diritto di noleggiare e dare in prestito l’opera (art.18 bis)
L’articolo 19 dispone che:
“I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme e in ciascuna delle sue parti”.
Il diritto patrimoniale d’autore, quindi, essendo composto da una pluralità di facoltà, può formare oggetto di distinti atti di cessione da parte dell’autore dell’opera. Ciò significa che il trasferimento di uno dei diritti di sfruttamento economico non comporta come necessaria conseguenza il trasferimento degli altri diritti di sfruttamento economico, a meno che non si tratti di diritto strettamente dipendente da quello trasferito.
Durata dei diritti patrimoniali d’autore
I diritti patrimoniali di autore durano per tutta la vita dell’autore e si estinguono 70 anni dopo la morte dell’autore. Il limite di 70 anni dalla morte dell’autore sussiste anche nel caso delle cosiddette opere postume, pubblicate per la prima volta dopo la morte dell’autore (articolo 31, legge 633/1941).
L’articolo 26, comma 1, dispone che:
“Nelle opere indicate dall’articolo 10 (opere create con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone), nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo”.
Nel caso delle opere collettive, invece,
“la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno”,
mentre
“la durata dei diritti di utilizzazione economica dell’opera come tutto è di 70 anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell’articolo 3 per riviste, giornali e le altre opere periodiche” (articolo 26, secondo comma).
In caso di opere anonime o pseudonime, eccetto il caso previsto dall’articolo 8
( “è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’opera stessa”) “la durata dei diritti di utilizzazione economica è di settant’anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata” (articolo 27).
Nel caso prima della scadenza del termine dei 70 anni dalla prima pubblicazione l’autore si sia rivelato oppure la rivelazione sia stata fatta dalle persone indicate nell’articolo 23 (coniuge e figli e, in mancanza, genitori e ascendenti e discendenti diretti; in mancanza, fratelli e sorelle e loro discendenti) o da persone autorizzate dall’autore, si applica il termine dei 70 anni dopo la morte dell’autore.
In caso di opere cinematografiche o audiovisive,
“i diritti di utilizzazione economica dell’opera durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone; il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l’autore del dialogo, e l’autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica o assimilata”.
Se desiderate informazioni sul diritto patrimoniale d’autore, siamo a vostra disposizione!
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