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Home APPROFONDIMENTI SUL MARCHIO DIRITTO D'AUTORE Cos’è il diritto d’autore e quali opere riguarda

Cos’è il diritto d’autore e quali opere riguarda

da Redazione / venerdì, 15 Giugno 2018 / Pubblicato il DIRITTO D'AUTORE

Il diritto d’autore, o copyright, riguarda la protezione delle opere dell’ingegno di carattere creativo. Esaminiamo cosa dicono i primi 4 articoli di legge.

cos'è il diritto d'autore

In questo articolo parliamo di:

  • Quali opere sono oggetto del diritto d’autore
  • Opere e diritto d’autore: elenco tipologie protette
  • Precisazioni sul diritto d’autore: opere giornalistiche, plagio nelle opere musicali, fotografie
  • Opere collettive e diritto d’autore
  • Opere derivate e diritto d’autore

Quali opere sono oggetto del diritto d’autore

L’articolo 1, comma 1 della legge sul diritto di autore (legge 633/1941) dispone che sono oggetto del diritto di autore:

“le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

La protezione sorge al momento stesso della creazione dell’opera, che viene tutelata come espressione di un atto creativo, seppur minimo; la tutela del diritto di autore prescinde da ogni valutazione di merito sul contenuto artistico dell’opera. L’opera tutelabile, tuttavia, deve essere nuova, nel senso che non deve essere una mera riproduzione né un evidente richiamo di un’opera preesistente, potendo in caso contrario sussistere l’ipotesi di plagio.

È importante precisare che il diritto di autore non tutela l’idea in sé, ma il modo in cui l’idea viene espressa, cioè la forma dell’opera.

Opere e diritto d’autore: elenco tipologie protette

L’articolo 2 della legge sul diritto di autore specifica che:

“in particolare sono comprese nella protezione:

  1. Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto orale;
  2. Le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
  3. Le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
  4. Le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
  5. I disegni e le opere dell’architettura;
  6. Le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
  7. Le opere fonografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
  8. I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
  9. Le banche dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
  10. Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.

L’elencazione dell’articolo 2 è considerata dalla giurisprudenza e da buona parte della dottrina come meramente esemplificativa e non tassativa.

Precisazioni sul diritto d’autore: opere giornalistiche, plagio nelle opere musicali, fotografie

Sono incluse nella tutela dell’articolo 2 punto 1) tutte le opere espresse con il mezzo della parola, a prescindere dal loro contenuto, che può essere di natura prettamente letteraria (ad esempio narrazioni, raccolte di poesia) o avere diverso contenuto (ad esempio scientifico, didattico, divulgativo). Rientrano certamente nella categoria delle opere letterarie le opere giornalistiche.

Per quanto riguarda le opere musicali di cui all’articolo 2, punto 2), si pone per questa categoria più frequentemente che per le altre il problema del plagio. Per verificare la sussistenza del plagio si considerano i tre elementi ritenuti costitutivi delle opere musicali, ovvero melodia, ritmo e armonia.

In merito all’articolo 2, punto 7), le uniche fotografie protette dal diritto di autore sono quelle artistiche, dotate di carattere creativo, in quanto invece le semplici fotografie sono tutelabili come oggetto di diritto connesso. Sono invece escluse dalla protezione le fotografie di scritti, documenti ed oggetti analoghi.

Opere collettive e diritto d’autore

L’articolo 3 della legge 633/1941 dispone che:

“ Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte”.

Le opere collettive, quindi, sono il risultato dell’apporto di più contributi scindibili l’uno dall’altro, e sono protette nel loro insieme e in modo autonomo rispetto ai singoli contributi, che godono anch’essi, comunque, della protezione del diritto di autore, purché, ovviamente, ne ricorrano i presupposti (novità, minimum di creatività, esteriorizzazione).

In base a quanto disposto dall’articolo 7, comma 1 della legge sul diritto di autore,

“È considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa”.

Opere derivate e diritto d’autore

L’articolo 4 della legge 633/1941 dispone che:

“Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale”.

Le opere derivate sono quelle che traggono origine da un’altra opera ma che, grazie all’apporto creativo del loro autore, godono anch’esse della tutela del diritto di autore. L’elenco di opere derivate riportato nell’articolo 4 deve intendersi come esemplificativo delle ipotesi più frequenti.

Il fatto che l’opera derivata sia protetta “senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria” sta a significare la necessità che chi voglia sfruttare economicamente l’opera derivata ottenga preliminarmente il consenso dell’autore dell’opera principale e ciò fintantoché sono vivi i diritti di sfruttamento economico sull’opera principale. Il consenso non è richiesto se l’opera principale è divenuta di pubblico dominio.

In base a quanto disposto dall’articolo 7, comma 2 della legge sul diritto di autore,

“È considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro”.


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