Autori, Coautori e Produttori
L’articolo 103 della legge sul diritto d’autore dispone che
“la Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE) cura le tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive. In tali registri sono registrate le opere soggette all’obbligo del deposito con la indicazione del nome dell’autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite nel regolamento. La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell’opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite”.
Secondo quanto disposto dall’articolo 44 della legge 633/1941, si considerano coautori l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, il direttore artistico o regista e l’autore delle musiche.
Titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica è il produttore. Secondo l’articolo 46 della legge 633/1941,
“L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica spettante al produttore ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta. Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell’opera prodotta senza il consenso deli autori indicati nell’articolo 44”.
Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il diritto di sfruttamento economico concesso al produttore non consista esclusivamente nella proiezione dell’opera nelle sale cinematografiche, ma si estenda a qualsiasi forma di sfruttamento che comporti la comunicazione al pubblico dell’opera (ad esempio, diffusione televisiva).
La legge prevede la necessità del consenso dei coautori per quelle forme di utilizzazione che implicano “elaborazioni, trasformazioni e traduzioni dell’opera”; tra le forme di elaborazione dell’opera cinematografica possiamo includere il remake, il sequel e la trasformazione dell’opera in una diversa forma espressiva (ad esempio, trasformazione dell’opera cinematografica in opera teatrale).
Il compenso
Il terzo e quarto comma dell’articolo 46 stabilisce un regime di compensi nel caso in cui i coautori non abbiano ceduto tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera al produttore e dispone che
“Gli autori della musica, delle composizioni musicali e della parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire, direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l’opera, un compenso separato per la proiezione” (comma 3)
e che
“ Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell’opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate”.
Nel caso in cui i coautori abbiano invece ceduto al produttore il diritto di diffusione, l’articolo 46 bis dispone che
“spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo delle comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite”.
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