Con il contratto di edizione:
“L’autore concede a un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno” (articolo 118, legge sul diritto di autore).
Il contratto di edizione deve essere provato per iscritto, conformemente a quanto disposto dall’articolo 110 legge 633/1941.
Gli obblighi dell’autore
L’autore ha l’obbligo di consegnare l’opera “in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa”, di “garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto” (sostanzialmente, deve garantire la paternità esclusiva dell’opera e che i diritti di sfruttamento economico non siano stati ceduti ad altri) e di “correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall’uso” (articolo 125, lda).
L’autore può apportare all’opera tutte le modificazioni che ritiene opportune purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l’opera non sia stata pubblicata, salvo sopportare le maggiori spese derivanti dalla modifica. L’autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni.
Gli obblighi dell’editore
L’editore è obbligato a riprodurre e porre in vendita l’opera col nome dell’autore, oppure anonima o pseudonima se così previsto nel contratto, e a pagare i compensi pattuiti. L’editore non può introdurre alcuna modifica dell’opera.
Salvo patto contrario, all’editore vengono normalmente concessi i diritti di riproduzione e messa in commercio dell’opera.
Salvo che le parti non dispongano diversamente, invece, all’editore non si considerano concessi i diritti di elaborazione, traduzione e trasformazione dell’opera.
Tipologie di contratto di edizione
Secondo quanto disposto dall’articolo 122 della legge sul diritto di autore, il contratto di edizione può essere “per edizione” o “a termine”.
Contratto per edizione
“Il contratto per edizione conferisce all’editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent’anni dalla consegna del manoscritto completo. Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.
Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.”
Contratto a termine
Per quanto riguarda il contratto a termine, dispone l’articolo 122:
“Il contratto di edizione a termine conferisce all’editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:
- enciclopedie, dizionari;
- schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;
- lavori di cartografia;
- opere drammatico-musicali e sinfoniche”
Nel caso il contratto di edizione (per edizione o a termine) preveda più di una edizione, l’editore è obbligato ad avvisare l’autore circa l’epoca presumibile dell’esaurimento dell’edizione in corso, dandogli un congruo preavviso prima dell’epoca stessa.
Allo stesso tempo, l’editore deve dichiarare all’autore se intende o meno realizzare una nuova edizione (articolo 124, legge sul diritto di autore). Se l’editore dichiara di rinunciare alla nuova edizione o, pur affermando di voler procedere, non lo fa entro due anni dalla sua dichiarazione, il contratto si intende risolto.
L’autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistono giusti motivi da parte dell’editore.
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