Chi realizza un’opera di ingegno a carattere creativo, oltre a beneficiare del diritto patrimoniale (sfruttamento economico dell’opera) beneficia anche del diritto morale d’autore. Vediamo nel dettaglio cosa dicono gli articoli di legge in proposito.
Diritto morale d’autore: diritto alla paternità e diritto all’integrità dell’opera
L’articolo 20, 1) della legge sul diritto d’autore dispone che:
“Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.
In base a quanto disposto dall’articolo 21,
“l’autore di un’opera anonima e pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell’autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico”.
Il diritto morale d’autore si articola nei due aspetti del diritto alla paternità dell’opera e nel diritto all’integrità dell’opera ed è imprescrittibile, inalienabile e irrinunciabile. Ne consegue che è nullo qualsiasi atto dispositivo del diritto morale d’autore.
Dopo la morte dell’autore, i diritti morali potranno essere esercitati dal coniuge e dai figli o, in loro mancanza, dai genitori e dagli ascendenti e discendenti diretti e, in mancanza di questi, dai fratelli e sorelle e loro discendenti (articolo 23 legge sul diritto d’autore).
È controverso se, nel caso di cessione dei diritti patrimoniali sull’opera, l’autore conservi la facoltà di opporsi alla distruzione dell’opera in forza dei diritti morali d’autore. Al momento l’opinione prevalente in giurisprudenza nega tale eventualità, in quanto si esclude che la distruzione dell’opera possa ledere l’onore o la reputazione dell’autore.
Diritto morale d’autore: il ruolo degli eredi
L’articolo 24, 1) prevede, infine, che
“il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell’autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l’autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l’abbia affidata ad altri”.
Nel caso l’opera fosse incompiuta al momento della morte dell’autore, saranno i soggetti indicati nell’articolo 23 (coniuge e figli, discendenti e ascendenti diretti; fratelli e sorelle e loro discendenti) a decidere se pubblicare o meno l’opera e ciò nell’interesse di tutelare la memoria dell’autore contro i rischi della divulgazione di un’opera incompiuta.
Secondo l’opinione di una buona parte della dottrina dovrebbe essere incluso nel novero dei diritti morali – in quanto personale, imprescrittibile e irrinunciabile – anche il diritto previsto dall’articolo 142 legge sul diritto di autore, secondo cui:
“L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha il diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l’opera medesima. Questo diritto è personale e non è trasmissibile”.
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