La sentenza dell’8 settembre 2016 della Corte di Giustizia (causa C-160/15) interviene su un argomento molto interessante in quanto assai comune nella pratica della navigazione sul web, ovvero la liceità dei link ipertestuali nell’ambito della normativa sul diritto d’autore.
Nel caso in esame il diritto d’autore riguardava alcune fotografie, di cui era titolare esclusiva di sfruttamento economico la società Sanoma.
Altra società, senza esserne autorizzata né dall’autore delle fotografie né dalla Sanoma, diffondeva sul web – tramite collegamento ipertestuale ad altro sito, anch’esso non autorizzato dal legittimo titolare – le fotografie in questione.
Partendo dal presupposto che gli autori godono del diritto esclusivo di autorizzare qualsiasi comunicazione al pubblico della loro opera, la Corte è stata chiamata a giudicare se l’inserimento in un sito internet di un link ad altro sito che mostra opere protette dal diritto d’autore (senza esserne autorizzato) costituisca comunicazione al pubblico e sia in violazione della legge sul diritto d’autore.
Da un lato la Corte riconosce che
“può risultare difficile, in particolare per i privati che intendano collocare siffatti collegamenti, verificare se il sito internet verso il quale si presume che tali collegamenti rimandino fornisca l’accesso ad opere protette e, se del caso, se i titolari dei diritti d’autore di tali opere abbiano autorizzato la loro pubblicazione su Internet”.
La Corte individua il discrimine della liceità del comportamento nel fatto che la persona che effettua il link ad altro sito non autorizzato fosse o meno a conoscenza che si trattava di opera illegittimamente pubblicata su internet.
Come provare tale conoscenza?
La Corte (punto 51 della sentenza) precisa che
“qualora il collocamento di collegamenti ipertestuali sia effettuato a fini lucrativi, è legittimo aspettarsi che l’autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l’opera di cui trattasi non sia pubblicata illegittimamente sul sito cui rimandano detti collegamenti ipertestuali, cosicché deve presumersi che tale collocamento sia intervenuto con piena cognizione del fatto che l’opera è protetta e che il titolare del diritto d’autore potrebbe non aver autorizzato la pubblicazione su Internet”.
Trattasi di presunzione relativa, che può essere confutata con prova contraria.
È però illecito anche il comportamento di colui che non agisce a fini lucrativi ma che tuttavia era a conoscenza, o era tenuto ad esserlo, del fatto che il link forniva accesso ad un’opera illegittimamente pubblicata su internet.
Nelle conclusioni, quindi, la Corte dichiara che:
“per stabilire se il fatto di collocare su un sito internet collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una “comunicazione al pubblico” occorre determinare se tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell’illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza”.
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