Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 15 ottobre 2014, ha preso posizione sulla tutela del format, cioè lo schema di base su cui si articola uno spettacolo, in merito a un’ipotesi di plagio.
La giurisprudenza riconosce il format come opera tutelabile dal diritto di autore, a condizione che possieda quel minimo di creatività indispensabile per accedere alla tutela del copyright.
Nel caso di specie la ricorrente era un’associazione che aveva ideato un festival di cortometraggi caratterizzato da un format ben preciso, costituito dai seguenti elementi:
- un tema specifico (la valorizzazione delle diversità)
- la location (Roma)
- la cadenza annuale
- la struttura (tre giorni di cui due di proiezioni e premiazioni e una con serata di gala)
- due giurie (una tecnica e l’altra mista)
- e una serie di premi.
La ricorrente aveva chiesto al Tribunale una tutela di urgenza nei confronti di un’associazione che aveva organizzato un festival con identico format, cioè con stesso tema e identica location, doppia giuria, premi molto simili.
Si trattava, quindi, di una mera imitazione, che è il tipo di imitazione nei cui confronti è possibile agire con la tutela accordata dal diritto di autore che non si estende, invece, alle rielaborazioni creative, cioè alle “idee simili che hanno un elemento di distinzione essenziale frutto della creatività dell’autore”.
Il Tribunale ha accolto il ricorso confermando la tutelabilità del format che, tuttavia,
“deve avere una certa compiutezza, nel senso che non può consistere in una idea di base tanto vaga da dover essere poi sviluppata per poter essere realizzata. Si deve trattare di uno schema attuabile di per sé, senza sostanziali modificazioni”.
Il Tribunale, inoltre, specifica che
“il diritto d’autore è tutelato a prescindere dalla possibilità di confusione che l’imitazione può avere provocato. Non è un segno distintivo, e dunque la sua violazione rileva senza che vi sia stata nel pubblico una qualche confusione tra l’originale e la sua emulazione”.
Quali caratteristiche deve avere un format televisivo per essere tutelato con il diritto d’autore?
Recenti sentenze definiscono in modo chiaro le caratteristiche che deve possedere un format televisivo per poter godere della protezione del diritto d’autore.
Il Tribunale di Roma (sentenza n. 15880 del 12 ottobre 2021) ha ribadito quanto in precedenza espresso dalla Corte di Cassazione, ovvero:
“Al fine di stabilire se un format integri gli estremi dell’opera dell’ingegno protetta dal diritto di esclusiva, è necessario, in particolare quando si tratti di un’opera caratterizzata da uno sviluppo narrativo diacronico, articolata in una successione di episodi, che vi sia una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa, la quale sia caratterizzata dall’individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali della vicenda, quali l’ambientazione nel tempo e nello spazio, i personaggi principali, il loro carattere e il filo conduttore della narrazione”
(Cass. Civ., sez. I, 13.10.2011 n. 21172).
La Corte di Cassazione aggiunge che, se tali elementi sono assenti o non sufficientemente definiti, non è possibile invocare la tutela del diritto d’autore
“perché si è in presenza di un’ideazione ancora così vaga e generica da essere paragonabile ad una scatola vuota”.
Considerato che il diritto d’autore non protegge l’idea in sé ma la sua forma espressiva, ne consegue che non solo una stessa idea può essere alla base di diverse opere di vari autori, ma anche che debba essere esclusa la contraffazione in presenza di
“un’opera che si ispiri, ovviamente in modo non pedissequo, ad elementi della trama o parti del contenuto di un’altra opera”
quando la seconda opera sia rappresentata con una diversa espressione dalla prima.
(Cass. Civile, sez. I, 16.06.2011 n. 13249).
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