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Home APPROFONDIMENTI SUL MARCHIO DIRITTO D'AUTORE Diritto d’immagine, tutela e violazione: il caso Audrey Hepburn

Diritto d’immagine, tutela e violazione: il caso Audrey Hepburn

da Redazione / venerdì, 22 Giugno 2018 / Pubblicato il DIRITTO D'AUTORE

Quando si parla di tutela del diritto d’immagine si fa generalmente riferimento ai ritratti di persona fotografati. In realtà la giurisprudenza ha voluto precisare come nella tutela o conseguente violazione del diritto d’immagine rientrino anche altri elementi puramente evocativi, che possono essere riconducibili a una persona, nel caso in esame ad un noto personaggio.

violazione diritto immagine
La tutela del diritto d’immagine

L’articolo 10 del Codice Civile Italiano tutela il diritto di immagine e dispone quanto segue:

“Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

Il Tribunale di Milano, nella sentenza del 21 gennaio 2015, ha enunciato un’interpretazione piuttosto ampia della tutela del diritto all’immagine, arrivando a riconoscerne la violazione anche in caso di uso non autorizzato di una serie di elementi che, per il loro valore evocativo, sono stati ritenuti idonei a richiamare nella percezione del pubblico l’immagine della persona (una celebre attrice inglese), sebbene nessun uso diretto fosse stato fatto dell’immagine dell’attrice in questione.

Il caso Audrey Hepburn nella pubblicità come violazione del diritto d’immagine

Nel caso in esame, gli eredi dell’attrice Audrey Hepburn avevano citato in giudizio una società

“per aver utilizzato commercialmente, in assenza del loro consenso, l’immagine della sig.ra Hepburn per una loro campagna pubblicitaria”.

I giudici del Tribunale di Milano hanno ritenuto che, sebbene nella campagna pubblicitaria contestata fosse raffigurata una modella, vi erano tuttavia una serie di elementi idonei a richiamare nella percezione del pubblico l’immagine della nota attrice inglese: tra questi l’abbigliamento, l’acconciatura, i gioielli, gli occhiali da sole e una determinata posa. Gli stessi giudici riconoscono che

“Nel caso di specie le parti attrici non hanno lamentato l’utilizzazione di un ritratto – nel senso di una specifica immagine fotografica dell’attrice – bensì la ricostruzione fotografica di un contesto e di un personaggio – interpretato da una modella – che riprendeva caratteristiche e ambientazione idonei a richiamare nella mente dello spettatore l’immagine dell’attrice Audrey Hepburn”.

Il Tribunale di Milano ha riconosciuto la violazione del diritto di immagine affermando che

“ È opinione ormai da tempo consolidata nella giurisprudenza che la tutela dell’immagine della persona fisica possa estendersi fino a ricomprendere anche elementi non direttamente riferibili alla persona stessa, come l’abbigliamento, ornamenti, trucco ed altro che per la loro peculiarità richiamino in via immediata nella percezione dello spettatore proprio quel personaggio al quale tali elementi siano ormai indissolubilmente collegati”.

I giudici proseguono affermando che

“Il chiaro intento evocativo del soggetto noto al fine di utilizzarne l’immagine attraverso il palese richiamo ad essa si atteggia in casi simili come elusivo della necessità di acquisire l’autorizzazione dello stesso all’uso della sua immagine e alla remunerazione generalmente connessa ad una modalità di sfruttamento di essa di natura commerciale”.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Milano ha riconosciuto la violazione del diritto d’immagine e l’obbligo al risarcimento danni nei confronti degli eredi dell’attrice che hanno agito in giudizio.
Il risarcimento è stato riconosciuto in proporzione all’uso fatto di detta campagna pubblicitaria (nel caso di specie circoscritto ad una sola inserzione pubblicitaria su un magazine e alla comparsa dell’immagine nel sito web della convenuta).


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