Anche un marchio costituito da un’immagine può essere considerato descrittivo.

In particolare questo succede quando il marchio consiste in una immagine che sia descrittiva dei prodotti (o dei servizi) da esso contraddistinti oppure di una loro caratteristica.
Il marchio figurativo può essere considerato privo di capacità distintiva anche quando consista in una figura geometrica semplice e priva di elementi di originalità oppure perché consista esclusivamente in un colore e non se ne dimostri la distintività in conseguenza dell’uso.
Alcuni esempi concreti aiutano a comprendere meglio la portata del divieto:
T-385/08, 8-07.2010: Rifiutato per prodotti inclusi nelle classi 18 e 31 (alimenti e bevande per animali domestici). Si è ritenuto che, essendo compresi nella classe 18 anche articoli per cani – quali collari, guinzagli, borse o borsette per cani ecc. – la rappresentazione di un cane descrivesse chiaramente tali prodotti. Identica valutazione per i prodotti della classe 31.
Domanda di marchio UE 00047829 rifiutata in quanto l’EUIPO l’ha considerata una figura geometrica semplice, realizzata con un solo colore.
Domanda di marchio UE 00052035 rifiutata in quanto consistente esclusivamente in un colore.
Domanda di marchio UE 000152314 rifiutata in quanto consistente esclusivamente in un colore.
T-335/15, 29.09.2016: Rifiutato per prodotti delle classi 5 (integratori alimentari), 25 (abbigliamento, calzature) e per servizi della classe 35 (servizi di vendita al dettaglio online di integratori alimentari; prodotti per la salute e la dieta; abbigliamento e calzature). Si è ritenuto che l’immagine del culturista creasse un rapporto diretto con i prodotti e i servizi oggetto della domanda di registrazione.
Domanda di marchio UE 000251405 per “pattini” nella classe 28: rifiutata in quanto l’immagine è stata considerata non abbastanza originale e quindi inidonea a differenziare il prodotto del richiedente da quelli dei concorrenti.
Domanda di marchio UE 000573121 per prodotti delle classi 18 (cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria) e 25 (articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria): Rifiutata in quanto si è ritenuto che rappresentasse un elemento costitutivo (tessuto, trama o inserto) dei prodotti rivendicati e che quindi non presentasse elementi di caratterizzazione tali da differenziare i prodotti del richiedente da quelli dello stesso tipo presenti in commercio.
Domanda di marchio UE 000098913 nella classe 39 per “parcheggi a tariffa oraria frazionata”: Rifiutata in quanto si è ritenuto che:
“il marchio costituito dal disegno in blu di una mano che regge una moneta da inserire in una fessura”
indicasse una caratteristica del servizio richiesto, e che il marchio fosse di conseguenza privo di carattere distintivo.
Domanda di marchio UE 000724021 nella classe 31 per “ortaggi e frutta freschi”: Rifiutata in quanto si è ritenuto che il marchio non presentasse caratteristiche particolari che potessero renderlo distintivo e quindi tale da poter essere riconosciuto dal pubblico come segno idoneo in grado di distinguere i prodotti dell’azienda richiedente da quelli di altri concorrenti.
Domanda di marchio UE n. 002459055 nella classe 8 per “utensili e strumenti azionati manualmente; armi bianche, rasoi; posateria, in particolare forchette, cucchiai e coltelli (fatti e non fatti o placcati in metallo prezioso”). Rifiutata in quanto considerata:
“rappresentazione di un motivo ornamentale assai comune e che non presenta elementi di caratterizzazione tali da differenziare in modo sufficiente i prodotti rivendicati da quelli dello stesso tipo che si trovano in commercio”.
Domanda di marchio UE n. 019211527 nelle classi 9 per “software di videogiochi scaricabili; Software per giochi; Programmi di giochi per computer scaricati tramite Internet [software]; Software per giochi per computer scaricabili da una rete informatica globale; Software per giochi di realtà virtuale…” e 41 “Servizi di giochi forniti online da una rete informatica; Fornitura di giochi per computer online che presentano mondi virtuali in cui gli utenti possono interagire a scopo di intrattenimento; Informazioni on-line su giochi per computer e potenziamento di computer per giochi; Fornitura di videogiochi on-line…”.
Rifiutata in quanto ritenuta descrittiva per le seguenti ragioni:
“il segno è una rappresentazione simbolica di una caratteristica comune dei giochi, che raffigura un giocatore di fronte a due opzioni rappresentate da scelte numeriche con i simboli “+”, “-“, “x”, o “÷”, in pannelli di colori contrastanti. Questo tipo di icona è comunemente utilizzata nei giochi per dispositivi mobili e videogiochi per indicare scelte che influenzano il punteggio, la progressione o le ricompense. I beni e servizi per i quali si richiede la protezione sono direttamente correlati al settore dei videogiochi. Il segno sarà immediatamente percepito dal pubblico di riferimento come elemento funzionale o decorativo che indica le opzioni di gioco, piuttosto che come un indicatore di origine commerciale”.
Domanda di marchio EU n. 019197287 per “ghiottonerie commestibili per animali domestici” nella classe 31.
Domanda rifiutata in quanto si è considerato che le rappresentazioni dei cani sono spesso utilizzate in relazione agli alimenti per animali domestici e che in questo caso il marchio proposto ha un chiaro significato descrittivo (descrive semplicemente che gli alimenti sono indirizzati ai cani) ed è privo di qualsiasi carattere distintivo.

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