L’articolo 108 del dLgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) subordina a concessione la riproduzione di beni culturali con scopo di lucro.
La riproduzione di beni culturali , infatti, è libera solo se effettuata senza scopo di lucro.
Nel caso specifico un’agenzia di viaggi usava a scopi commerciali e per pubblicizzare la propria attività l’immagine del David di Michelangelo senza aver mai chiesto né ottenuto la concessione dall’autorità che ha in consegna il bene, individuabile senza dubbio nella Galleria dell’Accademia di Firenze.
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 26 ottobre 2017 (RG.N.13758/2017) ha sancito, per l’agenzia di viaggi, il divieto di usare e riprodurre su tutto il territorio italiano ed europeo detta immagine su volantini, siti e souvenir, in assenza di autorizzazione da parte della Galleria dell’Accademia di Firenze.
Nell’ordinanza il Tribunale di Firenze ha disposto anche
“il ritiro immediato dal commercio e la distruzione di tutto il materiale pubblicitario riproducente l’immagine del David di Michelangelo o parti di esso, nonché di tutti gli strumenti utilizzati per produrre e/o commercializzare tali prodotti, il tutto sia presso la società resistente che presso terzi che li detengano e/o ne facciano commercio e/o ne abbiano, comunque, la disponibilità”.
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