Il quesito, se un programma di fitness è tutelabile con il diritto d’autore, è stato sottoposto al Tribunale di Roma, che ha espresso parere negativo (sentenza n. 14972/2021, pubblicata il 27 settembre 2021).
L’ostacolo non risiede nel fatto che un programma di fitness non è una tipica opera d’arte, come nel sentire comune lo sono un romanzo, una canzone, un film o una scultura; non è questo il punto, perché, se è vero che l’articolo 1,1) della Legge Italiana sul Diritto d’Autore (legge 22.04.1941 n.633) dispone che:
“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”
sappiamo che tale elenco è puramente esemplificativo e che il diritto d’autore può tutelare espressioni artistiche che non sono espressamente incluse in tale elenco.
Il problema, semmai, è la necessaria sussistenza dell’elemento della creatività, requisito indispensabile per ottenere la tutela del diritto d’autore.
La creatività, però,
“non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende”
(Cass. Civile, sez. I, 28.11.2011 n.25173).
Il concetto giuridico di creatività alla quale fa riferimento il diritto d’autore, pertanto,
“non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art.1 della legge citata”
(Cass, Civile, sopra citata).
Il programma di fitness in questione era stato definito dal suo autore come “metodo sportivo, avente quale scopo quello di rafforzare il fisico e lo spirito tramite una camminata indoor, con l’impiego di tapis roulant elettromeccanici oltre all’ausilio di immagini e guide emozionali stimolate dal trainer”.
Dalle risultanze processuali, però, non sembra che tale metodo di allenamento fosse stato trasposto in alcuna forma espressiva, o meglio, l’unico documento che il Tribunale ha reputato meritevole di attenzione da questo punto di vista è stato un dépliant informativo nel quale, però, non è stato ravvisato “alcun testo originale distribuito al pubblico contenente la spiegazione e rappresentazione del metodo ma piuttosto un depliant informativo a scopi pubblicitari”.
In base a quanto sopra, il Tribunale di Roma afferma come
“un metodo di allenamento non può ottenere tutela in quanto “idea” ma solo laddove questa sia estrinsecabile, ad esempio in un testo o in un video”.
Lo stesso principio è stato espresso anche dal Tribunale di Milano nell’esame di un altro caso (sentenza n.9423/2017) che, dopo aver ribadito che il metodo di allenamento non può per ciò solo ottenere tutela, ha accertato la violazione dei diritti di utilizzazione economica
“in quanto il soggetto aveva trasfuso la propria idea di metodo di allenamento sportivo, che la controparte aveva in parte pedissequamente copiato sul proprio sito internet ed inserito nei documenti diffusi al pubblico o trasmessi ai suoi clienti”.
Nulla di nuovo, quindi, ma la riproposizione del principio cardine del diritto d’autore: non è l’idea in quanto tale ad essere tutelata dal diritto d’autore, ma la forma della sua espressione.
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