Riportiamo un caso di falsa indicazione di origine che ha comportato il sequestro di oltre 20.000 sacchi di fertilizzante per uso agricolo provenienti dalla Cina ma che recavano la dicitura “fertilizers made in Italy”.
La terza sezione della Corte di Cassazione (sentenza numero 15249 del 28 marzo 2017) ha respinto il ricorso alla convalida del sequestro per ordinanza del Tribunale di Bari . Vediamo perché.
Il sequestro era stato effettuato in relazione al reato di cui all’articolo 4, comma 49, della legge n.350 del 2003, a causa del fatto che
“le diciture stampate sul nastro adesivo utilizzato per confezionare le pedane in legno su cui erano caricati i sacchi contenenti il prodotto (nelle quali era indicata la produzione in Italia dei fertilizzanti “fertilizers made in Italy”) costituivano falsa indicazione di origine del prodotto, e anche dell’ulteriore circostanza che sui medesimi sacchi era stampata la dicitura “fabbricante :xxx (società italiana)”, ingannevole nei confronti dei consumatori in ordine all’origine e alla provenienza del prodotto importato”.
Ogni pedana sulla quale erano posti i sacchi di fertilizzante era avvolta da cellophane trasparente e nastro adesivo, riportante il marchio della ditta importatrice e la dicitura “fertilizers made in Italy”.
La Cassazione ha sostenuto che:
“del tutto correttamente il Tribunale [ordinanza del 14 aprile 2016] ha ravvisato gli estremi del reato previsto da tale disposizione, sottolineando come la dicitura apposta sul nastro adesivo costituisca falsa indicazione di origine, essendo pacifica sia la provenienza dalla Cina dei fertilizzanti, sia l’apposizione sul nastro adesivo, utilizzato per il confezionamento dei sacchi in cui il prodotto era stato suddiviso, della dicitura non rispondente al vero “made in Italy”.
“Il Tribunale, inoltre, ha logicamente evidenziato la rilevanza della apposizione di tale falsa indicazione sul nastro adesivo utilizzato per il confezionamento, in considerazione dello svolgimento da parte della ricorrente anche di attività di commercio all’ingrosso, e, quindi, della destinazione al pubblico delle pedane così come confezionate (dunque con il nastro adesivo riportante detta falsa indicazione), con la conseguente rilevanza della dicitura presente sul nastro adesivo utilizzato per il confezionamento”.
La Corte rileva, inoltre, come
“altrettanto correttamente il Tribunale ha ravvisato una fallace indicazione, idonea a trarre in inganno i consumatori, nell’apposizione sui sacchi di fertilizzante della dicitura “FABBRICANTE:XXX (SOCIETÀ ITALIANA)”, escludendo che la società della ricorrente possa qualificarsi come fabbricante, non avendo concorso a modificare le caratteristiche del prodotto, come invece richiesto dall’articolo 2, comma 2, lett.m) del d.lgs.n.75 del 29 aprile 2010, essendosi, pacificamente, limitata ad importarlo”.
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