Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 4 marzo 2016 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione n.2016/303, recante iscrizione del PANE TOSCANO come DOP (denominazioni di origine protette).

Nel 2013 il Regno Unito e il Belgio si erano opposti al riconoscimento della DOP in quanto avevano affermato che PANE TOSCANO deve ritenersi un nome generico senza carattere distintivo.
Le argomentazioni dei due Stati opponenti sono sintetizzabili come segue:
Il frumento raccolto in Toscana non avrebbe nulla di diverso da quello coltivato nel resto del Paese; le operazioni di lavorazione del frumento volte ad ottenere la farina sarebbero in tutto simili a quelle effettuate in Italia e in Europa; la denominazione “pane toscano” sarebbe comunemente usata in tutta la Toscana per vari tipi di pane, alcuni non prodotti secondo il processo descritto nella domanda di registrazione della DOP; in Italia la dicitura “pane toscano” sarebbe usata come sinonimo di pane senza sale.
Nonostante le opposizioni, la richiesta di registrazione del nome Pane Toscano come DOP è stata accolta.
Nell’accettare la richiesta di registrazione la Commissione ha specificato, innanzi tutto, che:
“il nome da registrare si riferisce al prodotto “pane” e non alla farina o al frumento. È dunque sul prodotto “pane” che occorre concentrarsi per verificare se esso possiede la qualità o le caratteristiche dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani”.
La Commissione ha ritenuto che le caratteristiche del prodotto fossero precisamente indicate nel disciplinare di produzione, cioè:
“la serbevolezza, il profumo di nocciola tostata, il sapore “sciocco”, cioè senza sale, della mollica, la crosta croccante e la mollica dall’alveolatura irregolare di color bianco, bianco-avorio, il valore nutrizionale elevato e l’alta digeribilità legata all’uso di un mix di diverse varietà di frumento con bassi valori di glutine e con l’apporto nutritivo della farina contenente naturalmente germe di grano (diversamente dall’uso orami generalizzato di aggiunta di germe di grano durante la lavorazione) nonché alla storica assenza di sale tra gli ingredienti.”
Tali caratteristiche del prodotto sono state imputate ai “fattori umani e naturali che caratterizzano l’ambiente geografico della zona geografica delimitata”.
Con riferimento alla contestazione secondo la quale in Italia PANE TOSCANO sarebbe sinonimo di pane senza sale, la Commissione ha osservato che tale asserzione non è suffragata da alcun elemento di prova. Allo stesso modo, la Commissione ha rilevato che
“l’asserzione secondo cui la denominazione proposta è comunemente utilizzata in tutta la Toscana per vari tipi di pane, presumibilmente non prodotti secondo il processo descritto nella domanda, è priva di fondamento. Il fatto che una denominazione per la quale è stata presentata una domanda di registrazione risulti essere utilizzata con riferimento a prodotti non contemplati dalle norme incluse nel disciplinare di produzione proposto non impedisce la registrazione di tale denominazione. Lo scopo della registrazione può essere legittimamente l’armonizzazione dei metodi di produzione del prodotto commercializzato con un determinato nome”.
La Commissione, pertanto, ha ritenuto di registrare la denominazione Pane toscano come DOP.

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