Per combattere la contraffazione alimentare, Il 19 aprile 2017 è entrato in vigore il decreto 9 dicembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 19 gennaio 2017) recante disposizioni in materia di “indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari, in attuazione del regolamento UE n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”.
L’articolo 2 del decreto dispone che:
“L’indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1, prevede l’utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:
- “paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
- “Paese di condizionamento o di trasformazione”: nome del paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato. Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1 sia stato munto, condizionato o trasformato nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte”: nome del Paese”.
L’articolo 3 dispone che:
“Qualora le operazioni di cui all’articolo 2, comma 1, avvengano nel territorio di più Paesi membri dell’Unione Europea….possono essere utilizzate le seguenti diciture: latte dei Paesi UE per l’operazione di mungitura, latte condizionato o trasformato in Paesi UE per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Qualora le operazioni di cui all’articolo 2, comma 1 avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea…possono essere utilizzate le seguenti diciture: latte di Paesi non UE per l’operazione di mungitura, latte condizionato o trasformato in Paesi non UE per l’operazione di condizionamento o di trasformazione”.
Le indicazioni sull’origine di cui agli articoli 2 e 3 devono essere indelebili e riportate in etichetta in modo da essere visibili e facilmente leggibili.
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