Le bevande alcoliche e gli energy drink possono essere considerati prodotti simili? Sembra proprio di no, a giudicare da quanto stabilito dal Tribunale UE il 4/10/2018 nella causa T-150/17.
Il caso della Red Bull
La Red Bull GmbH, titolare dei marchi austriaci VERLEIHT FLÜGEL e RED BULLVERLEIHT FLÜÜÜGEL, entrambi registrati nella classe 32 per “bevande energetiche”, aveva presentato una domanda di dichiarazione di nullità contro il marchio UE FLÜGEL della Asolo Ltd, registrato sia per prodotti della classe di Nizza 32 (birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande e succhi di frutta; sciroppi e prearati per fare bevande) che della 33 (bevande alcoliche tranne le birre).
Il punto interessante della vicenda è capire se le bevande alcoliche e gli energy drink possono essere considerati prodotti simili, posto che la somiglianza tra bevande energetiche e bevande non alcoliche della classe 32 è stata riconosciuta anche dalla titolare del marchio contestato.
Per quanto riguarda gli alcolici, invece, la Asolo, a sua difesa, ha evidenziato come la Red Bull abbia sempre sostenuto che le bevande energetiche rendono i loro consumatori più energici e vigili, effetto opposto rispetto al consumo di una bevanda alcolica,
“di modo che un consumatore che cerchi di restare sveglio, come un conducente, non penserebbe di sostituire con una bevanda alcolica una non alcolica ad effetto energetico”.
Il Tribunale UE ritiene che non vi sia somiglianza tra le due categorie di prodotti e prende atto del fatto che, sebbene
“numerose bevande alcoliche e analcoliche siano generalmente mescolate, consumate, o, anche, vendute insieme, nello stesso stabilimento o come bevande alcoliche premiscelate”,
non è corretto
“considerare che, per ciò solo, tali prodotti debbano essere qualificati come simili mentre non sono destinati ad essere consumati né nelle medesime circostanze, né nel medesimo stato d’animo, né, eventualmente, dalle medesime categorie di consumatori.” (punto 80 della decisione)
Il Tribunale, inoltre, evidenzia come precedenti sentenze avessero già appurato che il consumatore medio tedesco era abituato ed attento alla separazione tra bevande alcoliche e analcoliche, poiché taluni consumatori non desiderano, o addirittura non possono, consumare alcol (sentenza del 15 febbraio 2005, Lindenhof, T-296/02 e sentenza del 18 giugno 2008 MEZZOPANE, T-175/06).
Per tali ragioni la richiesta di nullità del marchio della Asolo LTD da parte della Red Bull è stata accolta solo per la classe 32 e non per la classe 33.
Una curiosità sulla scelta delle classi merceologiche
Abbiamo visto che in questo caso la Asolo aveva chiesto la registrazione del suo marchio nelle classi merceologiche 32 e 33.
Possiamo prendere spunto da questa vicenda per farci una domanda: come avviene la scelta della classe da proteggere quando si registra un marchio?
La prima risposta è quella più ovvia: è necessario innanzi tutto stilare un elenco dei prodotti (e/o servizi) che saranno identificati dal vostro marchio e, classifica di Nizza alla mano, determinare in questo modo la classe merceologica di riferimento.
Scegliere la classe in base a ciò che il marchio contraddistingue è senz’altro necessario, ma può non essere il solo criterio che orienta la scelta di chi registra un marchio.
Altra valutazione può essere richiedere protezione in una classe che al momento non interessa ma che potrebbe interessare in futuro, oppure che si vuole preservare dai concorrenti. Ad esempio, produco panini e generi alimentari ma non voglio che un concorrente registri un marchio simile al mio nell’ambito della ristorazione: proteggo il mio marchio anche nella classe 43 (che rivendica, appunto, servizi di ristorazione). È vero che il marchio deve essere usato entro un certo tempo dalla sua registrazione ma è anche vero che potrei, ad esempio, concederlo in licenza e far sì che siano altri soggetti ad usarlo.
Sono tanti i fattori da considerare quando si opera la scelta delle classi: il nostro suggerimento resta sempre quello di rivolgervi ad un consulente o ad un avvocato che si occupi di diritto industriale.
Lo Studio Legale dell’Avv. Eva Troiani è a vostra disposizione per consigli mirati alle vostre necessità.


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