Fino a che punto un’attività può lecitamente somigliare ad una già presente sul mercato senza incorrere nell’accusa di concorrenza sleale parassitaria?
È normale che esista un certo grado di somiglianza tra attività che, pur facendo capo a diversi titolari, operano nello stesso settore (ad esempio due catene di supermercati oppure due profumerie).
Quali sono, ad esempio, i limiti che non si possono superare nell’allestimento del tuo negozio, oppure nell’organizzazione di una manifestazione? Come evitare che il vostro diretto concorrente possa accusarvi di averlo copiato e di essere stati scorretti e quindi rischiare un’accusa di concorrenza parassitaria?
Ricordiamo che la concorrenza parassitaria è una delle tante tipologie di concorrenza sleale.
Quando si fa concorrenza sleale parassitaria?
Per non incorrere nell’accusa di concorrenza sleale parassitaria dovete evitare di imitare sistematicamente tutto ciò che fa il vostro concorrente e di copiare ogni sua iniziativa, studio e ricerca.
I giudici hanno più volte considerato atti di concorrenza parassitaria il comportamento di colui che:
“viene a trarre profitto dagli studi, dalle spese di preparazione e di penetrazione altrui e, utilizzando le realizzazioni già sperimentate, evita il rischio dell’insuccesso”
(Cassazione, 16 febbraio 1988 n.1667).
Così, ad esempio, è stato ritenuto dai giudici un comportamento di concorrenza sleale parassitaria quello di colui che non solo ha usato un segno distintivo identico a quello del concorrente per la medesima tipologia di prodotti, ma ha usato anche i medesimi elementi decorativi nei prodotti, le stesse immagini pubblicitarie e, infine, identiche modalità di promozione pubblicitaria.
In altra circostanza i giudici (Tribunale di Milano, sentenza n.11416/2015 del 13 ottobre 2015) hanno considerato atti di concorrenza sleale parassitaria le azioni di un’attività commerciale (catene di profumerie) in quanto hanno ritenuto che essa imitasse un’ altra catena di profumerie nei seguenti elementi:
- identità nell’abbigliamento delle commesse;
- somiglianza dei format dei rispettivi siti web;
- imitazione delle iniziative commerciali (ripresa delle singole promozioni commerciali poste in essere dal concorrente, anche nella configurazione grafica e di colori);
- imitazione dei prodotti (forma identica, stessi nomi e ripresa dei prodotti innovativi elaborati dal concorrente).
Spesso la concorrenza parassitaria si verifica quando assistiamo ad una successione nel tempo di atti imitativi ma ciò non significa che non possa essere considerata parassitaria anche:
“l’attività che, in un colpo solo, ovvero in un unico momento, imiti “tutte” le iniziative prese dal concorrente, posto che anche in tal caso si consegue quel riprovevole sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui”
dal momento che:
“non vi è ragione di ritenere indispensabile la ripetitività nel tempo di più atti imitativi, essendo perfettamente logico che la sistematicità e continuità possano anche essere simultanee ed esprimersi nei caratteri “quantitativi dell’imitazione”.
(Cassazione 5852/1984; Cassazione 1667/1988).
Lo Studio Legale dell’Avv. Eva Troiani, in caso riteniate di essere colpiti da concorrenza sleale parassitaria, potrà assistervi per fornire pareri in merito alla sussistenza delle ipotesi di concorrenza sleale e a suggerire i rimedi legali più opportuni.
Hai trovato interessante questo articolo? Condividilo!