In questo articolo vogliamo offrirvi una panoramica esaustiva sulle tipologie di concorrenza sleale, trattate in giurisprudenza (art 2598 codice civile).

In questo articolo parliamo di:
Concorrenza sleale nella legge italiana
L’articolo 2598 del codice civile, in materia di concorrenza sleale, dispone che:
“Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
- Usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imiti servilmente i prodotti di un concorrente, o compia con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;
- Diffonda notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropri dei pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
- Si valga direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui azienda”.
Il presupposto soggettivo di applicabilità della norma è che entrambi i soggetti coinvolti siano imprenditori (la giurisprudenza include nella categoria anche i soggetti di diritto pubblico, quando svolgano una attività in regime di concorrenza) e che sussista tra loro un rapporto di concorrenzialità.
Vi è una presunzione relativa di responsabilità a carico dell’imprenditore (cioè valida fino a prova contraria) per gli atti di concorrenza sleale posti in essere dai suoi dipendenti o ausiliari, in quanto si ritiene che, essendo l’imprenditore il beneficiario di tali atti, debba essere lui a risponderne.
Il rapporto di concorrenza si configura allorquando vi sia comunanza di clientela tra i due imprenditori coinvolti, cioè quando i prodotti/servizi offerti dai due concorrenti siano destinati a soddisfare i medesimi bisogni; tipicamente, ciò si verifica in caso di prodotti o servizi identici oppure tra loro affini o succedanei.
Concorrenza sleale potenziale
Il rapporto di concorrenza rilevante ai sensi dell’articolo 2598 del c.c. può essere anche solo potenziale e si verifica quando le due imprese, pur offrendo prodotti e/o servizi diversi, abbiano come naturale espansione della loro attività l’offerta di prodotti e/o servizi identici, affini o succedanei.
È importante sottolineare che la legge sanziona gli atti di concorrenza sleale a prescindere dal fatto che un pregiudizio si sia concretamente verificato: si sanziona la sola possibilità che un pregiudizio si verifichi.
Atti di Concorrenza sleale confusoria e servile
L’articolo 2598 contempla l’ipotesi della concorrenza sleale cosiddetta confusoria: la legge vuole impedire che l’uso abusivo dei segni distintivi altrui crei una situazione di confusione sul mercato, con conseguente possibile sviamento della clientela a favore dell’impresa imitatrice.
L’altra ipotesi prevista dal numero 1) dell’articolo 2598, quella della imitazione servile, si verifica quando l’imitazione dei prodotti del concorrente abbia ad oggetto elementi esteriori del prodotto imitato.
L’imitazione servile può provocare due diversi fenomeni:
- la confusione di chi acquista l’imitazione credendo di acquistare l’originale
- la consapevolezza di chi acquista un’imitazione facendo credere agli altri che si tratta dell’originale e dunque, in ultima analisi, creando comunque un fenomeno di confusione sul mercato.
Nell’ambito della concorrenza sleale confusoria rientra anche la concorrenza sleale parassitaria su cui abbiamo dedicato un articolo di approfondimento.
Atti di Concorrenza Sleale: denigrazione del concorrente
Il numero 2) dell’articolo 2598 prevede le ipotesi della denigrazione del concorrente e dell’appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente.
La denigrazione può riguardare tanto la persona del concorrente quanto l’oggetto della sua attività.
L’appropriazione dei pregi si verifica ad esempio quando un imprenditore attribuisce ai propri prodotti qualità e caratteristiche che non possiedono e che sono invece propri dei prodotti del concorrente.
Ipotesi tipiche di concorrenza sleale per appropriazione di pregi altrui sono costituite dall’uso del nome del prodotto accompagnato dalle espressioni “tipo” oppure “simile” al prodotto del concorrente, in modo da ingenerare nel pubblico il convincimento che troverà nei prodotti dell’imitatore le stesse caratteristiche che si ritrovano nei prodotti originali.
Correttezza professionale concorrenza sleale: violazione dei principi
Il numero 3) dell’art 2598 cc include tutte le restanti condotte non tipizzate che violano i principi di correttezza professionale e che sono idonee a danneggiare l’altrui azienda. La violazione dei principi della correttezza professionale non richiede necessariamente la violazione di norme giuridiche, ma è sufficiente la violazione di regole deontologiche comunemente accettate nel settore di riferimento.
Nel tempo la giurisprudenza ha elaborato una casistica di comportamenti che rientrano nel divieto del numero 3) dell’articolo 2598: tra questi, a titolo esemplificativo, ricordiamo:
- Le comunicazioni ingannevoli
- Le vendite sottocosto
- Lo storno dei dipendenti
- Lo sviamento della clientela
- La sottrazione e violazione di segreti
- Il boicottaggio
Se siete vittime di atti di concorrenza sleale, lo Studio Legale dell’Avv. Eva Troiani, può fornirvi consulenza sulla materia e indicarvi quali azioni sarà opportuno intraprendere per difendere il vostro business.

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