Registrare Marchio

  • Chi siamo
    • Lo Studio Legale
      dell’Avv. Eva Troiani
    • Il Progetto
      Registrare-marchio.com
  • Servizi sul marchio
    • La verifica di legittimità di un marchio
    • Ricerca identità e somiglianza marchi
    • Assistenza su dove registrare il marchio
    • Il deposito di un marchio
    • Realizzazione grafica
      di un marchio
    • Tutela del marchio: il servizio di sorveglianza
  • Assistenza legale sul marchio
    • Difesa del marchio da obiezioni dell’Ufficio Marchi
    • Difesa del marchio da diffide o opposizioni
    • Azioni di opposizione a un marchio
    • Stipula di contratti sui marchi
  • Contatti
  • FAQ
  • Certificazioni
  • LANGUAGES
    • English English
    • Italiano Italiano
  • Il Marchio
    • Cos’è un marchio
    • Ideare un marchio forte
    • Tipi di marchio
    • Marchio Denominativo e Figurativo
    • Marchio Collettivo
    • Marchio di Colore
    • Marchio Slogan
    • Marchio di Posizione
    • Nuovi Marchi
    • Marchio di fatto (marchio non registrato)
    • Marchio Notorio
    • Famiglia di marchi
    • Marchio Ingannevole o Decettivo
    • Marchio Nullo e Decadenza del Marchio
    • Marchio Storico di Interesse Nazionale
    • I Simboli sul marchio in Italia: ™ e ®
    • Valore di un marchio
    • Cessione di un marchio
    • Licenza di un marchio
    • Principio di priorità di un marchio
    • Convalidazione di un marchio
    • Limitazioni del diritto di marchio
    • Come evitare contestazioni
    • Leggi altro
  • Registrare un Marchio
    • Perché registrare un marchio
    • Chi può registrare un marchio
    • Depositare e registrare un marchio
    • La Classificazione di Nizza – ed. 2026
    • Registrare un logo o Registrare un marchio?
    • Quanto costa registrare un marchio
    • Durata marchio registrato e suo rinnovo
    • Modifiche grafiche a un marchio registrato
    • Registrare un marchio in Italia: procedura e consigli
    • Registrare un marchio dell’Unione Europea
    • Registrare un marchio internazionale
    • REGISTRARE UN MARCHIO IN EUROPA
    • REGISTRARE UN MARCHIO IN MEDIO ORIENTE
    • REGISTRARE UN MARCHIO IN ASIA
    • REGISTRARE UN MARCHIO IN AFRICA
    • REGISTRARE UN MARCHIO IN AMERICA DEL NORD
    • REGISTRARE UN MARCHIO IN AMERICA LATINA
    • REGISTRARE UN MARCHIO IN OCEANIA
    • leggi altro
  • Errori da evitare con il marchio
    • 10 errori da non fare con il marchio
    • Perché è un problema l’assenza del carattere distintivo in un marchio
    • Volgarizzazione del marchio
    • I segni di uso comune non possono essere marchi
    • Marchi con data fittizia? C’è il rischio di nullità del marchio
  • Approfondimenti
    • GIURISPRUDENZA E MARCHI
    • CARATTERE DISTINTIVO IN UN MARCHIO
    • CONTRATTI RELATIVI AI MARCHI
    • MARCHI E MALAFEDE
    • CONTRAFFAZIONI E INDICAZIONI INGANNEVOLI
    • CONCORRENZA SLEALE
    • INDICAZIONI GEOGRAFICHE
    • SUL MARCHIO DELL’UNIONE EUROPEA
    • DIRITTO D’AUTORE
  • News
    • Leggi gli articoli
  • L’angolo dell’ospite

Home APPROFONDIMENTI SUL MARCHIO CONTRATTI RELATIVI AI MARCHI Coesistenza tra marchi: quali tipi di accordi?

Coesistenza tra marchi: quali tipi di accordi?

by Admin / giovedì, 29 Marzo 2018 / Published in CONTRATTI RELATIVI AI MARCHI, IL MARCHIO

Gli accordi di coesistenza tra marchi sono contratti atipici, nella prassi frequentemente utilizzati per disciplinare i rapporti tra i titolari di marchi identici o simili.

accordi di coesistenza tra marchi: apple Corp vs Apple Inc

In questo articolo parliamo di:

  • Esempi di accordi di convivenza tra marchi
  • Coesistenza tra marchi: un accordo nel settore dell’abbigliamento
  • Stipula di accordi di coesistenza tra marchi

L’articolo 20 del Codice Italiano della Proprietà Industriale vieta a terzi di utilizzare

“Segni identici o simili al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini” e “segni identici o simili per prodotti o servizi anche non affini se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza”,

salvo consenso del titolare del marchio registrato.

Il titolare del marchio, quindi, può consentire la coesistenza sul mercato di marchi potenzialmente confondibili con il proprio, purché ciò non comporti un rischio di inganno per il pubblico: un limite invalicabile deve rinvenirsi nel divieto di decettività di cui all’articolo 21, comma 2 del Codice di Proprietà Industriale, secondo cui

“Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni …o da indurre comunque in inganno il pubblico”.

Esempi di accordi di convivenza tra marchi

L’accordo di coesistenza tra marchi è caratterizzato da una notevole varietà di contenuti, ma è comunque finalizzato a disciplinare i rapporti tra i titolari dei marchi e ad evitare il pericolo di inganno per il pubblico. Alcuni esempi di pattuizioni che possono costituire oggetto degli accordi di convivenza sono:

  • Accordi con clausole di limitazione riguardanti l’uso e il deposito del marchio in determinate classi merceologiche oppure rispetto a determinati prodotti/servizi.
    Generalmente l’impegno riguarda naturalmente il titolare del marchio posteriore, ma possono esserci casi di impegno ad una limitazione merceologica da ambo le parti.
    Uno dei casi più famosi di accordi di coesistenza tra marchi è stato quello tra la Apple Corps e la Apple Inc. La prima di proprietà dei Beatles, storico gruppo musicale inglese, la seconda di proprietà di Steve Jobs, proprietario di una delle aziende più famose al mondo di computer e non solo. L’accordo specifico di coesistenza tra marchi prevedeva che la Apple Corps avrebbe tollerato la presenza del marchio Apple Inc se questa non fosse mai entrata nel settore musicale. Ma poi nacque Itunes e Ipod.
    In questo articolo trovate tutta la storia del contenzioso tra Apple Corps e Apple Inc, giunta poi a uno storico accordo di coesistenza tra marchi.
  • Accordi con clausole di limitazione riguardanti il territorio
    Ad esempio, il titolare del marchio “x” si impegna a non utilizzare né depositare domande del proprio marchio in uno o più Stati. Talora, tale impegno può essere reciproco, ovvero il titolare del marchio “x” assume l’impegno a non utilizzare né depositare il proprio in un determinato Stato (ad esempio, Cina) in cambio dell’impegno del titolare del marchio “y” a non utilizzare né depositare il proprio marchio in altro Stato (ad esempio, Federazione Russa)
  • Accordi con clausole riguardanti le modalità di utilizzazione del marchio
    Ad esempio, il titolare del marchio “x” si impegna ad utilizzarlo sempre in abbinamento alle parole “bianco” e “verde” e mai da solo;
  • Accordi con clausole di reciproca assistenza
    Ad esempio tramite la previsione dell’impegno a rilasciare lettere di consenso alla registrazione dell’altrui marchio, ove necessarie.

Coesistenza tra marchi: un accordo nel settore dell’abbigliamento

Nella sentenza n. 10 del 4 febbraio 2015 la Commissione dei Ricorsi si è espressa sulla validità dell’accordo di coesistenza tra marchi e sul rapporto tra gli accordi di coesistenza ed il rischio di confusione o associazione tra i marchi che ne sono oggetto.

Nel caso che ha generato la questione in esame, i marchi in comparazione erano quasi identici ma i rispettivi titolari avevano sottoscritto anni addietro un accordo di coesistenza che autorizzava il titolare del marchio posteriore all’uso del proprio segno per i prodotti inclusi nella categoria dell’abbigliamento, eccezion fatta per “prodotti di abbigliamento specificamente destinati ai ciclisti”.

La validità dell’accordo di coesistenza era stata contestata dal titolare dei marchi anteriori, che aveva presentato una opposizione contro la domanda di marchio depositata dal titolare posteriore.

Nel corso del primo esame, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi aveva accolto l’opposizione ed aveva negato rilevanza all’accordo di coesistenza, sostenendo che lo stesso

“non potesse ritenersi opponibile ai terzi diversi dalle parti contraenti. Tali accordi generano senz’altro obbligazioni a carico delle parti, ma non sono di per sé idonei a provare l’assenza di un rischio di confusione a danno dei consumatori”.

La Commissione dei Ricorsi ha assunto una posizione diversa, ritenendo la motivazione addotta dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi insufficiente a negare validità all’accordo di coesistenza ed ha invece ritenuto che

“l’accordo di coesistenza corrente tra le parti sia idoneo ad escludere effettivi rischi di confusione o di associazione tra i marchi per cui vi è controversia”.

Da una parte, la Commissione dei Ricorsi riconosce la correttezza dell’assunto secondo il quale gli accordi di coesistenza hanno efficacia esclusivamente tra le parti, ma dall’altra parte afferma che il problema dell’efficacia nei confronti dei terzi si pone essenzialmente per la trasmissibilità ai terzi delle obbligazioni generate dall’accordo, con particolare riferimento al caso della cessione di azienda.

Nel caso in esame, quindi, il problema non si porrebbe in quanto sarebbero coinvolte direttamente le parti che avevano ab origine sottoscritto gli accordi di coesistenza.
L’opinione della Commissione dei Ricorsi è che non si possa negare rilevanza al contenuto di un accordo di coesistenza quando si procede all’accertamento della sussistenza del rischio di confusione tra marchi.

La Commissione dei Ricorsi specifica che

“Più puntualmente, deve ritenersi che l’accordo di coesistenza può dirsi valido solo se, e in quanto, prevenga, per il futuro, il rischio di confusione per il pubblico. Se, infatti, il contenuto dell’accordo fosse tale da consentire un uso confondibile e decettivo dei marchi, l’accordo stesso dovrebbe considerarsi nullo per illiceità della causa (contrarietà all’ordine pubblico economico). Inoltre, una specifica ragione di nullità potrebbe riscontrarsi anche nella incompatibilità dell’accordo con il divieto di intese restrittive della concorrenza”.

Stipula di accordi di coesistenza tra marchi

Lo Studio Legale dell’Avv. Eva Troiani può senz’altro assistervi nella stipula di contratti con accordi di convivenza tra marchi. Suggeriamo di ricorrere a professionisti del settore perché, oltre al divieto di decettività ed in quanto contratti, devono rispettare la normativa che li disciplina.

Summary
Accordi di coesistenza tra marchi
Titolo articolo
Accordi di coesistenza tra marchi
Description
Gli accordi di coesistenza tra marchi sono finalizzati a disciplinare i rapporti tra i titolari dei marchi simili o uguali e ad evitare il pericolo di inganno per il pubblico. Tra i due marchi vengono pattuiti de-gli accordi, scopriamo i più comuni.
Author
Eva Troiani
Publisher Name
Avvocato Eva Troiani - Registrare-marchio.com
Publisher Logo
Avvocato Eva Troiani - Registrare-marchio.com

Hai trovato interessante questo articolo? Condividilo!

Potrebbero interessarti anche questi articoli:

Convalidazione di un marchio

Concorrenza Sleale: quali tipologie esistono

Il Giudizio di Affinità tra prodotti nella stessa classe di Nizza

Avv. Eva Troiani

Eva Troiani da oltre 20 anni si occupa di tutti gli aspetti riguardanti il marchio d’impresa: dal deposito alla registrazione in ogni paese del mondo, all’assistenza in caso di contestazioni, offrendo ampia consulenza a imprese o liberi professionisti. È autrice di tutti gli articoli del presente sito web “registrare-marchio.com”, progetto nato con l’obiettivo di fornire informazioni utili e aggiornate sul mondo dei marchi a tutti i lettori. Puoi seguire l’Avv. Eva Troiani anche sul suo profilo Linkedin.    

Eva Troiani

Desideri assistenza, consulenza o informazioni? Se hai avuto un'idea non fartela rubare!

Contatta lo Studio Legale dell'Avv. Eva Troiani

Per la registrazione e la tutela dei marchi d'impresa

I testi presenti in questa banca dati hanno finalità unicamente informative e scientifiche e non rivestono carattere di ufficialità; si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali e immagini di prodotti sono di proprietà dei rispettivi titolari. Sono utilizzati nella presente banca dati a puro scopo divulgativo e informativo, senza alcun fine di violazione dei diritti vigenti.
Le informazioni presenti in questo sito non costituiscono, né intendono essere, una consulenza legale. Per una consulenza legale in merito a qualsiasi quesito che tu intenda porre ti suggeriamo di rivolgerti direttamente all’avv. Troiani oppure a un consulente marchi o ad un avvocato che si occupa di proprietà intellettuale.

Scopri perché Mario ha deciso di registrare il suo marchio

Registra ora il tuo marchio!
l'angolo dell'ospite

Vuoi proteggere il tuo brand?
Scarica GRATUITAMENTE
il nostro ebook!

Per te 50 lezioni su come
tutelare il tuo marchio

ATTENZIONE ALLE
FATTURE INGANNEVOLI!
Approfondisci

Ultimi articoli

  • Nuove regole per l'opposizione ai marchi in Argentina

    Nuovo Regolamento per l’Istanza Amministrativa di Risoluzione delle Opposizioni ai Marchi in Argentina

    La collega argentina Natalia Veltri ci spiega c...
  • registrare un marchio in Nigeria: la guida

    Guida alla Registrazione del marchio in Nigeria

    La collega nigeriana Hadiza Abdulmumini, Managi...
  • Esempi di marchi costituiti da figure che non sono registrabili perché descrittivi e privi di carattere distintivo

    Perché alcuni marchi figurativi non vengono registrati: descrittività e assenza di capacità distintiva

    Anche un marchio costituito da un’immagine può ...
  • Rischio nullità per marchi con date fittizie

    Marchi con data fittizia? C’è il rischio di nullità del marchio

    La Corte di Giustizia (C-412/24) chiarisce: usa...
  • aiuti EUIPO per tutela di marchi, disegni e modelli

    Nuovi fondi 2026 per la tutela della proprietà intellettuale

    Sono previste agevolazioni per la tutela di mar...

iscriviti alla newsletter

come contattare l’Avv. Eva Troiani

+393382938021

Utility

  • Registrare un marchio: lo Studio legale dell’Avv. Eva Troiani
  • Il Progetto sulla tutela del marchio: Registrare-Marchio.com
  • Dove registrare un marchio?
  • La verifica di legittimità di un marchio
  • Ricerca di identità e somiglianza sui marchi
  • Il Deposito di un Marchio
  • Realizzazione grafica di un marchio
  • Tutela del marchio: il servizio di sorveglianza per la protezione del brand
  • L’opposizione a un marchio: quali sono le azioni che si possono compiere
  • I contratti di cessione e licenza marchi

Contattaci

Eva Troiani

P. Iva IT07106461002


+39.338.29.38.021
 info@marchiebrevettiroma.it

Ci trovi anche sul portale:

logo iustlab

  • Chi siamo
    • Lo Studio Legale
      dell’Avv. Eva Troiani
    • Il Progetto
      Registrare-marchio.com
  • Servizi sul marchio
    • La verifica di legittimità di un marchio
    • Ricerca identità e somiglianza marchi
    • Assistenza su dove registrare il marchio
    • Il deposito di un marchio
    • Realizzazione grafica
      di un marchio
    • Tutela del marchio: il servizio di sorveglianza
  • Assistenza legale sul marchio
    • Difesa del marchio da obiezioni dell’Ufficio Marchi
    • Difesa del marchio da diffide o opposizioni
    • Azioni di opposizione a un marchio
    • Stipula di contratti sui marchi
  • Contatti
  • FAQ
  • Certificazioni
Registrare Marchio

registrare-marchio.com | Avv. Eva Troiani © 2023 - All rights reserved | Cookie policy | Privacy policy
The contents of this site provide readers with general information and are not legal advice.
Powered by
Ip Coster

TOP