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Home APPROFONDIMENTI SUL MARCHIO DIRITTO D'AUTORE Quali diritti sul ritratto di persona

Quali diritti sul ritratto di persona

by Redazione / venerdì, 22 Giugno 2018 / Published in DIRITTO D'AUTORE

Conoscere i diritti sul ritratto di persona è molto importante. Il diritto d’autore dispone che:

diritti sul ritratto di persona

“il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”

a meno che la riproduzione dell’immagine sia

“giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico” (articolo 97).

In ogni caso, il ritratto non può essere esposto o messo in commercio

“quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta.” (articolo 97, secondo comma).

Anche l’articolo 10 del codice civile si occupa del ritratto di persona e diritto d’immagine, disponendo che:

“Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

Oggetto del diritto è l’immagine fisica della persona, in quanto l’immagine sociale è invece espressione del diverso diritto all’identità personale. Quest’ultimo ha ad oggetto la tutela della personalità dell’individuo e difende l’interesse della persona ad essere rappresentata nella sua vera identità.

Diritti sul ritratto di persona: il consenso alla pubblicazione

In base ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, il consenso richiesto dalla legge per la pubblicazione del ritratto di persona deve essere espresso, anche se non necessariamente dato per iscritto.

Il consenso può essere circoscritto e limitato a determinate utilizzazioni. Ad esempio, è possibile prestare il consenso affinché le proprie immagini siano pubblicate solo ed esclusivamente nell’ambito di una campagna pubblicitaria contro il fumo e negarlo per qualsiasi altro uso.

L’elenco delle libere utilizzazioni dei ritratti di cui all’articolo 97 (vedi sopra) deve ritenersi tassativo e da interpretarsi restrittivamente.

Diritti sul ritratto di persona: il risarcimento del danno per violazione della tutela

Per quanto riguarda il risarcimento del danno che viene disposto nei casi di violazione della normativa che tutela il diritto d’immagine, il criterio generalmente applicato è quello del cosiddetto “prezzo del consenso”, ovvero quanto è presumibile ritenere che avrebbe chiesto il soggetto ritratto per acconsentire alla pubblicazione della sua immagine.

L’importo si determina in via equitativa.

La Corte di Cassazione (sentenza 16 maggio 2008 n.12433) ha in proposito affermato che

“Qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dall’autore dell’illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall’articolo 128, comma secondo, legge sul diritto d’autore”.

Se ritenete di aver subìto un danno per la pubblicazione di un’immagine che vi ritrae alla quale non avete prestato consenso, potete contattare lo Studio dell’Avv. Eva Troiani che vi indicherà le azioni da intraprendere, offrendovi l’assistenza necessaria.


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