Relativamente al marchio patronimico e al carattere distintivo in un marchio della UE riportiamo alcune considerazioni del tribunale dell’Unione Europea sul valore maggiormente distintivo che avrebbe un cognome rispetto a un nome. Vediamole.
Con sentenza del 3 giugno 2015 (causa T-559/13), il Tribunale dell’Unione Europea ha affermato che:
“In assenza di elementi concreti forniti dall’UAMI (ora EUIPO) sulla percezione del pubblico in tutta la U.E., non è opportuno estendere a tutto il territorio dell’Unione l’ambito di applicazione della giurisprudenza secondo la quale, in taluni Stati membri, un cognome possiede di norma un carattere distintivo più elevato rispetto ad un nome di battesimo”.
Il Tribunale dell’Unione Europea dissente dall’opinione della Commissione di Ricorso per la quale “secondo la giurisprudenza” i cognomi sono sempre considerati maggiormente distintivi rispetto ai nomi e afferma che la giurisprudenza non ha mai sancito la validità di tale principio in tutto il territorio dell’Unione.
A riprova del fatto che la preminenza del cognome non deve essere considerato un principio valido in tutti gli Stati dell’Unione, il Tribunale cita alcuni precedenti, tra cui la sentenza T-631/11 del 20 febbraio 2013, secondo la quale
“la percezione dei segni composti dal nome e dal cognome di una persona, reale o fittizia, può variare nei diversi Paesi dell’Unione e non si può escludere che, in taluni Stati membri, i consumatori ricordino il cognome piuttosto che il nome di battesimo quando si trovano di fronte a marchi costituiti dalla combinazione di un nome di battesimo e di un cognome”.
In questo caso, il Tribunale aveva chiaramente fissato la validità del principio solo per “alcuni” (e non per tutti) gli Stati membri dell’Unione Europea.
Il Tribunale (punto 51, causa T-559/13) rileva, inoltre, che:
“Né la Commissione di Ricorso né l’UAMI …hanno apportato elementi concreti riguardanti la percezione del pubblico in tutti gli Stati membri che consentano di generalizzare la regola secondo cui un cognome è, in linea di principio, maggiormente distintivo rispetto ad un nome di battesimo, regola che nella giurisprudenza della Corte e del Tribunale è stata accettata solo per una parte dell’Unione”.
Per tale ragione (punto 53, causa T-559/13)
“Atteso che, almeno per una parte dell’Unione, non è dimostrato che un cognome possieda, in linea di principio, un carattere distintivo maggiormente elevato rispetto ad un nome di battesimo…non sussiste alcun fondamento per attribuire un carattere distintivo più elevato all’elemento verbale costituito dal cognome rispetto a quello costituito dal nome nella percezione della totalità del pubblico di riferimento”.
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