Registrare un marchio patronimico significa registrare un nome (e/o un cognome):
- o della propria persona
- o di una altrui persona, nota o non nota.
Il marchio notorio è un marchio conosciuto da un’ampia fascia di popolazione e che gode di una particolare tutela.
Sul marchio patronimico notorio occorre distinguere tra:
- registrare un nome altrui NON noto – in linea di principio ammessa dalla legge
- registrare un nome altrui noto, in linea di principio vietata.
Vediamoli nel dettaglio.
In questo articolo parliamo di:
Registrazione marchio con nome altrui NON notorio
L’articolo 8, 2) del Codice Italiano della Proprietà Industriale dispone che:
“I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1 (cioè consenso del titolare del nome e, dopo la sua morte, del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso) In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo di presupposti di cui all’art.21, comma 1”.
In generale, dunque, il legislatore stabilisce la liceità della registrazione come marchio del nome altrui, ma pone il limite del rispetto della fama, credito e decoro del portatore del nome. Tale limite non sarebbe rispettato se, ad esempio, si utilizzasse come marchio di sigarette il nome di un soggetto conosciuto in virtù del suo impegno nelle campagne di lotta contro il tabagismo.
La violazione dei limiti posti dalla legge comporta la nullità del marchio registrato e il divieto di utilizzarlo.
Registrazione marchio con nome altrui notorio
L’articolo 8, 3) del Codice Italiano della Proprietà Industriale dispone che:
“I nomi di persona, se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1 (titolare del nome e, dopo la sua morte, coniuge e figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, genitori e gli altri ascendenti e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, parenti fino al quarto grado incluso)”.
Con tale divieto la legge intende impedire fenomeni di agganciamento parassitario alla notorietà altrui per trarne indebitamente profitto.
Prestate quindi massima attenzione qualora vogliate procedere in uno dei due casi sopra descritti. Vi consigliamo di contattare lo Studio Legale dell’Avv. Eva Troiani che vi darà la giusta assistenza e consulenza sulla materia.
Se desiderate conoscere le altre definizioni di marchio, vi consigliamo la lettura di “tipi di marchio: definizioni e caratteristiche”.
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