L’articolo 64, comma 3 del Codice Italiano della Proprietà Industriale riconosce al lavoratore che, in pendenza del rapporto di lavoro, sia autore di una invenzione industriale “occasionale” (cioè non fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro di impiego in cui l’attività inventiva fosse prevista come oggetto del contratto o del rapporto) e purché tale invenzione “rientri nel campo di attività del datore di lavoro”, il diritto ad un corrispettivo per l’esercizio del diritto di opzione esercitato dal datore di lavoro sull’invenzione.
Tale diritto di opzione deve essere esercitato in modo chiaro dal datore di lavoro.
Nella sentenza in esame la Cassazione afferma la necessità che il diritto di opzione sia esercitato in modo chiaro ed espresso dal datore di lavoro e che non può desumersi, viceversa, l’esistenza di un diritto di opzione “tacito” a seguito dell’utilizzazione dell’invenzione da parte del datore di lavoro. Nel caso che ha generato la pronuncia della Cassazione qui in esame, peraltro, il datore di lavoro non aveva mai manifestato l’intenzione di esercitare il diritto di opzione ma, al contrario, aveva sostenuto la mancanza di novità e la conseguente nullità del brevetto depositato dal suo dipendente.
La Cassazione afferma che: “La tesi del ricorrente secondo cui potrebbe ravvisarsi un implicito esercizio di tale diritto in caso di utilizzazione di fatto del trovato da parte del datore di lavoro, al quale sia stata data la notizia dell’invenzione, non può essere condivisa. Il sistema prevede che il diritto di prelazione o opzione debba essere esercitato entro un determinato termine (a norma del citato artt.24 “entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto” e, secondo il codice, “dall’avvenuto deposito della domanda di brevetto”) mediante una dichiarazione negoziale recettizia che deve indicare l’oggetto e il corrispettivo offerto e alla quale deve corrispondere l’accettazione del lavoratore che è tenuto a prestare il suo consenso, ma “se non si raggiunga l’accordo circa il premio, il canone o il prezzo o sulle rispettive modalità” sarà necessario adire il giudice ordinaria o la procedura arbitrale prevista dal R.D. n. 1127 del 1939, art.25”.
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