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Home CARATTERE DISTINTIVO DI UN MARCHIO Quanto è importante il carattere distintivo nei marchi dell’Unione Europea

Quanto è importante il carattere distintivo nei marchi dell’Unione Europea

by Redazione / lunedì, 30 Aprile 2018 / Published in CARATTERE DISTINTIVO DI UN MARCHIO, MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA

Il Marchio dell’Unione Europea, come tutti gli altri marchi, può essere composto da parole appartenenti a qualunque idioma, dotate o meno di significato e deve essere contraddistinto da un carattere distintivo.

assenza di carattere distintivo in marchi dell

Suggeriamo di prestare attenzione alla scelta della parole che costituiscono il marchio, evitando quelle che sono prive di carattere distintivo anche solo in una delle lingue parlate in ambito U.E., ed escludendo i termini che risultano descrittivi rispetto ai prodotti/servizi contraddistinti dal marchio.

L’articolo 7, 1 b) del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea n. 2017/1001 dispone che:

“Sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo”, precisando, al punto 2., che “Il paragrafo 1 si applica anche se le cause di impedimento esistono soltanto per una parte della”Unione”

È importante chiarire che la domanda di registrazione di un Marchio dell’Unione Europea ritenuto non registrabile perché composto da parole che lo rendono descrittivo anche solo per una parte della Unione (ad esempio, solo per i consumatori italiani) viene respinto in tutta l’Unione Europea e non solo per quella parte del territorio in cui ne viene percepita la descrittività per il principio di unitarietà.

Esempi di marchi dell’Unione Europea con assenza di carattere distintivo

Riportiamo di seguito alcuni esempi di marchi che sono stati ritenuti descrittivi delle qualità del prodotto contraddistinto.

Il caso WASH&USE

L’Ufficio Comunitario (ora Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale) con decisione confermata dalla seconda Commissione di Ricorso (R180/2012-2, decisione 25.4.2012) ha respinto la domanda di Marchio dell’Unione Europea WASH&USE depositato per contraddistinguere in classe 7 “lavatrici, lavatrici con funzioni di asciugatura incorporate; lavatrice e asciugatrice combinata”.  L’Ufficio ha ritenuto tale marchio privo del carattere distintivo per i consumatori di lingua inglese della Unione, che, comprendendone il significato letterale di “LAVA E USA”, percepirebbero tale espressione come volta ad informarli della possibilità di lavare ed utilizzare immediatamente il prodotto.

Il caso ECODOOR

La Quarta Sezione del Tribunale di Primo Grado dell’Unione Europea (causa T-625/11, sentenza 15 gennaio 2013) ha confermato la decisione dell’Ufficio Comunitario di rigetto della domanda di marchio comunitario ECODOOR per una serie di prodotti, tra i quali “macchinari e apparecchi elettrici per la casa e la cucina, macchinari e apparecchi per preparare bevande e/o alimenti, pompe per servire bevande fredde per l’uso combinato con apparecchi per raffreddare le bevande…” (classe 7), “distributori automatici di bevande o di alimenti, distributori automatici” (classe 9), “apparecchi di riscaldamento, di produzione di vapore e per la cottura….frigoriferi….macchine per asciugare la biancheria” (classe 11).

L’Ufficio Comunitario ha ritenuto che il pubblico anglofono scinderebbe il significato del marchio nelle due componenti “DOOR”, in italiano traducibile come “porta” ed “ECO”, intesa come “ecologica”, interpretando complessivamente il marchio come “porta la cui costruzione e il cui funzionamento sono ecologici”. Di conseguenza, dal momento che alcuni prodotti rivendicati dal marchio “ECODOOR” possono contenere porte, l’Ufficio Comunitario ha ritenuto che tale marchio fornisca informazioni sul carattere ecologico delle stesse e sia, per questa ragione, descrittivo e non registrabile.

Il caso PERLÉ

La Settima Sezione del Tribunale di Primo Grado dell’Unione Europea (causa T-104/11, sentenza 1 febbraio 2013) ha confermato la decisione dell’Ufficio Comunitario di rigetto della frazione comunitaria del marchio internazionale ‘PERLÉ’ per i prodotti “vini, alcolici, liquori, vini spumanti, estratti alcolici” in classe 33. Il marchio è stato ritenuto descrittivo in quanto, sia in lingua francese che inglese, il termine “perlé” identifica “un vino leggermente frizzante”.

In tutti i casi menzionati i marchi sono stati respinti in quanto ritenuti puramente descrittivi dei prodotti contraddistinti o di una loro caratteristica. Non è rilevante che i cittadini non anglofoni o non francofoni dell’Unione Europea non percepiscano alcun significato nel marchio: per la pronuncia di non registrabilità è sufficiente che il marchio sia descrittivo anche solo per una parte della Comunità ( nei casi riportati di lingua francese e inglese, ma potrebbe essere anche italiana, spagnola, polacca, greca e via discorrendo per tutte le lingue parlate in ambito U.E.).

Summary
L'importanza del carattere distintivo nei marchi dell'Unione Europea
Titolo articolo
L'importanza del carattere distintivo nei marchi dell'Unione Europea
Description
Perché è importante che un marchio dell’Unione europea abbia carattere distintivo? perché se fosse composto da termini descrittivi anche solo per una parte della Unione europea, il marchio verrebbe respinto in tutta l’Unione Europea.
Author
Eva Troiani
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Avvocato Eva Troiani
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