Nell’ambito dei marchi dell’Unione Europea è importante valutare quanto possa incidere la descrittività in un marchio debole per una parte di pubblico del mercato dell’Unione Europea. Vi proponiamo il caso del marchio Bellissima.
L’articolo 7, paragrafo 1, lett.b) del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea dispone che:
“Sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo”
e precisa, nel paragrafo 2, che il divieto
“si applica anche se le cause di impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione”.
Ricordiamo che possono essere considerati privi di carattere distintivo non solo quei marchi che direttamente coincidono con una parola che descriva il prodotto individuato dal marchio oppure una sua qualità (ad esempio, “i jeans” per pantaloni denim, “l’anti-pioggia” per un impermeabile o “l’idratante” per una crema per il viso), ma anche quelli catalogabili come puro messaggio laudativo del prodotto che individuano.
Un’interessante applicazione di tale articolo si rinviene nella decisione della Commissione dei Ricorsi dell’Ufficio Comunitario R 15582012-2 del 28 maggio 2013.
Nel caso di specie, la Commissione dei Ricorsi ha confermato la decisione dell’Esaminatore dell’Ufficio Comunitario (ora Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) che aveva respinto, considerandola descrittiva, la domanda di marchio “Bellissima” che era stata depositata per contraddistinguere una serie di prodotti per la cura della persona, tra i quali, a titolo esemplificativo, “manicure e pedicure set, apparecchi e strumenti elettrici per arricciare, tagliare, ondulare, raddrizzare, acconciare rifinire i capelli” in classe 8; “apparecchi elettrici ad ultrasuoni per pulizia viso e riduzione rughe e apparecchi elettrici per la microdermoabrasione ed elettrostimolatori per la tonificazione del corpo” in classe 10; “apparecchi elettrici per asciugare lo smalto delle unghie o per decorare le unghie” in classe 11; “specchi” in classe 20 e “spazzole e spugne per la pulizia del corpo” in classe 21.
L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale aveva ritenuto tale marchio privo di carattere distintivo in quanto i consumatori di lingua italiana della Comunità avrebbero percepito l’espressione “Bellissima” come un semplice messaggio laudativo, il cui proposito è quello di indicare che i prodotti in questione sono in grado di rendere bellissima la persona che li usa, la sua pelle, ecc.
Quanto agli elementi figurativi del segno richiesto, essi sono così minimi che non sono sufficienti a dotare il marchio di carattere distintivo.
È probabile che il marchio non sarebbe stato respinto se fosse stato connotato da una forte stilizzazione grafica, ma l’Ufficio Comunitario (ora E.U.I.P.O.) ha ritenuto che, nel caso di “Bellissima”
“né la stilizzazione pulita né l’estensione orizzontale della dicitura, sono elementi tali da dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme”.
Nel valutare la descrittività del marchio in esame la Commissione dei Ricorsi ha avuto modo di precisare che
“i segni privi di carattere distintivo non sono solo quelli che descrivono la tipologia dei prodotti/servizi che intendono contraddistinguere…ma altresì i segni che non si considerano atti ad identificare l’origine commerciale dei prodotti/servizi che designano e che, di conseguenza, non sono in grado di assolvere alla funzione essenziale del marchio”.
In questo modo “Bellissima” si ridurrebbe ad un messaggio pubblicitario ordinario,
“che non necessita di alcuno sforzo interpretativo”.
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