Vedere un logo con accanto un anno (possibilmente vecchiotto) di solito genera un senso di sicurezza, ci fa pensare che se quel prodotto è sul mercato da tanti anni evidentemente è un buon prodotto.

In questo senso il numero può diventare una parte importante del messaggio trasmesso dal marchio, perché produce la seguente riflessione: esiste da tanti anni, quindi è valido.
Si comprende, allora, come l’informazione diventi ingannevole se il numero non ha una reale attinenza con la storia del prodotto o dell’azienda madre, in quanto l’anno di creazione del marchio oppure l’anno di fondazione della società possono essere percepite dal pubblico come una garanzia di qualità.
La Corte di Giustizia è intervenuta (26/03/2026, causa C-412/24) a questo riguardo, specificando che:
“L’inclusione, in un marchio, di un numero percepito dal pubblico di riferimento come l’anno di fondazione dell’azienda può, eventualmente, evocare un savoir-faire particolare, garanzia di qualità del prodotto designato da tale marchio e che contribuisce a conferirgli un’immagine di prestigio” (par.29)
E che:
“Qualora un marchio includa un numero che può essere percepito dal pubblico di riferimento come indicante l’anno di fondazione dell’azienda ed evochi, per il fatto che tale anno è risalente nel tempo, un savoir-faire di lunga data che conferisce una garanzia di qualità e un’immagine di prestigio ai prodotti per i quali il marchio è registrato, quando invece un savoir-faire di tale estensione temporale non esiste, se ne può dedurre che tale marchio può ingannare il pubblico, ai sensi di tale disposizione”. (par.31).
Spetta al giudice nazionale valutare, considerando tutte le circostanze del caso concreto, se la menzione di un anno di fantasia sia percepito dal pubblico di riferimento come anno di fondazione dell’azienda e evochi un savoir-faire particolare, con potenziale inganno del consumatore.

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