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Home CARATTERE DISTINTIVO DI UN MARCHIO Marchio figurativo nullo perché descrittivo e privo di distintività

Marchio figurativo nullo perché descrittivo e privo di distintività

by Redazione / giovedì, 29 Ottobre 2020 / Published in APPROFONDIMENTI SUL MARCHIO, CARATTERE DISTINTIVO DI UN MARCHIO, GIURISPRUDENZA E MARCHI, MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA

È possibile considerare nullo un marchio figurativo perché descrittivo e privo di carattere distintivo?


Certamente sì, anche se molte volte si pensa che solo un marchio denominativo possa essere ritenuto descrittivo e che sia sufficiente adottare accorgimenti grafici minimi per dotare qualsiasi marchio di capacità distintiva.

In realtà non è così perché anche i marchi figurativi possono essere ritenuti descrittivi e carenti di capacità distintiva.

Un esempio di marchio figurativo recentemente ritenuto nullo in quanto descrittivo dei prodotti e servizi da esso rivendicati è il marchio dell’Unione Europea depositato nelle classi di Nizza 9 (per “apparecchi e strumenti scientifici, nautici, topografici, fotografici, cinematografici….supporti per telefoni e supporti per telefoni cellulari, smartphone, …tablet…altri articoli, in particolare nel campo della fotografia, video, audio, computer e telecomunicazioni”), 20 (per “mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco …”) e 35 (per “pubblicità; gestione aziendale; amministrazione aziendale; …”).

Il Tribunale UE (T-48/19, 15 ottobre 2020), ha confermato la decisione della Commissione di Ricorso dell’EUIPO che il 20 novembre 2018 aveva dichiarato la nullità del marchio dell’Unione Europea n. 010914836.

L’EUIPO aveva evidenziato come la parte verbale di tale marchio, nel suo significato di “cose intelligenti”, fosse descrittiva di una caratteristica dei prodotti e servizi contraddistinti dal marchio, ovvero il loro essere

“alla moda, chic” e che l’elemento figurativo : ) si limitasse semplicemente a rafforzare il messaggio legato alla positività dei prodotti. L’EUIPO aggiungeva inoltre come la parola “smart” fosse descrittiva dei prodotti e servizi rivendicati dal marchio in quanto tale termine designa una tecnologia intelligente che, oltre all’intelligenza artificiale, copre “qualsiasi caratteristica tecnologica che va oltre le caratteristiche “tradizionali” dei prodotti”.

L’EUIPO riteneva che il segno nel suo insieme non contenesse alcun elemento che,

“al di là significato chiaramente elogiativo di promozione dei prodotti e servizi in questione, avrebbe consentito al pubblico di riferimento di ricordare facilmente il segno come marchio”, sottolineando come “la connotazione elogiativa dell’elemento verbale smart unitamente alla connotazione elogiativa ed esclusivamente positiva dell’emoticon rendevano il segno privo di qualsiasi carattere distintivo”.

Il Tribunale UE ha confermato le motivazioni dell’EUIPO aggiungendo, quanto all’elemento figurativo, che

“se l’elemento denominativo di un marchio è descrittivo, il marchio è, nel suo insieme, descrittivo, se gli elementi figurativi di tale marchio non consentono al pubblico di riferimento di distrarsi dal messaggio descrittivo trasmesso dagli elementi denominativi”.

(sentenze del 6 aprile 2017, Metabolic Balance Holding/EUIPO, T-594, 15, non pubblicato, EU: T: 2017: 261,punto 33, e del 15 marzo 2018, SSP Europe / EUIPO (SECURE DATA SPACE), T-205/17, non pubblicato, EU:T:2018:150, punto 31).


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