Con un comunicato del 14 aprile 2016 il Parlamento Europeo ha annunciato l’approvazione della direttiva UE n.2013/042 per La tutela dei segreti commerciali.
Esiste una categoria piuttosto ampia di informazioni che, pur non possedendo i requisiti per essere tutelate tramite i tradizionali strumenti di proprietà intellettuale (brevetti di invenzione, modelli, diritti di autore) costituiscono, tuttavia, una importante risorsa economica per le imprese: si pensi, ad esempio, ai risultati delle ricerche e ai processi di sviluppo.
Lo scopo della direttiva è rendere omogenea in ambito UE la difesa dei segreti commerciali anche allo scopo di rendere più forte l’Unione Europea nei confronti dei Paesi terzi.
Secondo la definizione data dalla direttiva, segreti commerciali sono le informazioni caratterizzate dai seguenti requisiti:
- sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
- hanno valore commerciale in quanto segrete;
- sono state sottoposte, da parte della persona che lecitamente le controlla, a misure adeguate a mantenerle segrete nel caso in questione.
La direttiva prevede la possibilità che le autorità giudiziarie degli Stati membri possano adottare, se richieste, misure provvisorie e cautelari.
Nel caso una decisione giudiziaria abbia accertato l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, la direttiva prevede che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell’attore, ordinare quanto segue nei confronti dell’autore della violazione (articolo 11 della direttiva):
- la cessazione o, se del caso, il divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale;
- il divieto di produrre, offrire, commercializzare o utilizzare merci costituenti violazione oppure importare, esportare o immagazzinare merci costituenti violazioni per perseguire tali fini;
- l’adozione delle opportune misure correttive per quanto riguarda le merci costituenti violazione.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno, la direttiva (articolo 13) impone di tenere conto di tutti i fattori pertinenti, quali “le conseguenze economiche negative, compreso il lucro cessante subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illecitamente dall’autore della violazione e, ove opportuno, elementi diversi dai fattori economici, quali ad esempio il pregiudizio morale causato al detentore del segreto commerciale dall’acquisizione, divulgazione o utilizzo illeciti del segreto commerciale. Le competenti autorità giudiziarie, tuttavia, possono anche, ove opportuno, stabilire come risarcimento una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che sarebbero stati dovuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del segreto commerciale in questione”.
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