Con sentenza del 7 maggio 2015 (causa C-445/13) la Corte di Giustizia Europea è recentemente intervenuta sulla questione del carattere distintivo in un marchio tridimensionale dell’Unione Europea.
Il marchio in questione era costituito da una bottiglia di forma cilindrica con corpo trasparente e coperchio con colori a contrasto ed era stato depositato per contraddistinguere i prodotti delle classi 32 e 33 (birre, acque minerali, bevande analcoliche e alcoliche).
Il giudizio verte sulla capacità distintiva di tale marchio.
La Corte rileva come il Tribunale, dopo aver esaminato separatamente ciascuno degli elementi che costituisce il marchio, ha concluso che
“il marchio è costituito da una combinazione di elementi di cui ciascuno, potendo comunemente essere utilizzato nel commercio per il confezionamento dei prodotti indicati nella domanda di registrazione, è privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti”.
In particolare, il Tribunale aveva rilevato che la forma cilindrica della bottiglia è comune alla maggior parte delle bottiglie presenti sul mercato e che, di conseguenza, anche una forma di “cilindro perfetto”, pur connotata da una certa originalità, non poteva essere considerata significativamente divergente dalle consuetudini del settore interessato.
Analoga considerazione per il coperchio non trasparente, in quanto anch’esso poteva essere:
“difficilmente considerato come una divergenza significativa rispetto alle norme o alle consuetudini del settore”.
Anche il diametro del coperchio, identico a quello della bottiglia, poteva essere considerato una mera variante delle forme esistenti. Il Tribunale aveva poi operato una valutazione globale del marchio concludendo che
“nemmeno la combinazione degli elementi del presente marchio complesso è tale da conferire carattere distintivo allo stesso”.
Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia,
“più la forma della quale è chiesta la registrazione quale marchio assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale di indicatore di origine non è privo di carattere distintivo ai sensi di detta disposizione”
(sentenza C-136/02, punto 31 e C-98/11, punto 42).
La stessa pronuncia afferma che:
“Quando un marchio tridimensionale è costituito dalla forma del prodotto del quale si chiede la registrazione, il semplice fatto che tale forma costituisca una “variante” di una delle forme abituali di tale tipo di prodotti non è sufficiente a dimostrare che detto marchio non è privo del carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009. Occorre sempre verificare se tale marchio consenta al consumatore medio di tale prodotto, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di distinguere il prodotto interessato da quelli di altre imprese, senza procedere ad un’analisi e senza dar prova di un’attenzione particolare”.
In considerazione di ciò è facile capire come invece la bottiglia della Coca Cola presenti un forte carattere distintivo.
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