Sulla differenza tra marchio complesso e marchio d’insieme è intervenuta in tempi abbastanza recenti (sentenze n. 1275 e 1276, entrambe del 25 gennaio 2016) la Corte di Cassazione delineando con precisione la differenza tra le due categorie di marchi, che risiede nella distintività degli elementi di cui sono composti.
In questo articolo parliamo di:
Definizione di marchio complesso
In particolare, secondo la Cassazione:
“Il marchio complesso è costituito da una composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all’elemento costituente il cosiddetto cuore del marchio;”

Definizione di marchio d’insieme
“[il marchio complesso] si distingue dal marchio d’insieme, in cui manca l’elemento caratterizzante e tutti i vari elementi sono singolarmente privi di distintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, da loro “insieme”
(precedenti ai quali fa riferimento la Cassazione: Cass., sez.I, 3 dicembre 2010 n. 24620, Cass., sez. I, 18 gennaio 2013 n.1249).
Il concetto è stato ripreso da numerose sentenze dell’italiana Commissione dei Ricorsi, tra le quali quella del 18 agosto 2016 n. 50, nella quale si afferma che:
“il marchio complesso si distingue, come noto, da quello d’insieme in cui si ha la mancanza di un elemento caratterizzante (il cosiddetto cuore), essendo vari elementi tutti singolarmente mancanti di distintività, ed essendo soltanto la combinazione cui tali elementi danno vita, ovvero appunto il loro insieme, che può avere, per come viene percepito dal mercato, un valore distintivo più o meno accentuato. In altri termini, mentre nel caso del marchio complesso ogni singolo segno che lo compone, o almeno alcuni di essi, è tutelabile autonomamente come marchio, nel caso del marchio d’insieme i singoli segni che compongono il marchio non sono autonomamente tutelabili come privative ma lo è soltanto il loro insieme”.
(ugualmente nella Commissione dei Ricorsi del 2 febbraio 2016 n.6 e nella sentenza della Commissione dei Ricorsi del 12 agosto 2016 n.46).


Se desiderate conoscere le altre tipologie di marchio, vi invitiamo alla lettura dell’articolo “Tutti i tipi di marchio“.
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