Cosa è un marchio di colore? È possibile registrare un marchio che sia costituito esclusivamente da uno o più colori e che sia privo di qualsiasi ulteriore elemento (parole, immagini o altro)?
La risposta è: sì, è possibile, ma ad alcune condizioni.
Cos’è il marchio di colore
Ricordiamo che il marchio di colore è uno dei tanti tipi di marchio esistenti.
Quando si parla di marchio di colore non si sta discutendo di un marchio composto da elementi colorati (ad esempio, una scritta in verde e in azzurro oppure una immagine rossa), bensì di un marchio costituito unicamente dal colore o da combinazioni di colore.
Nell’Unione Europea è lo stesso regolamento sul marchio dell’Unione Europea (Regolamento UE 2017/1001) che ne prevede la possibilità all’articolo 4, secondo cui:
“Possono costituire marchi UE tutti i segni…compresi i colori…a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e ad essere rappresentati nel Registro dei marchi dell’Unione Europea in modo da consentire alle autorità competenti o al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare”.
Requisiti di un marchio di colore: il carattere distintivo
Il principio di base è che è necessario bilanciare il diritto ad essere titolari di un marchio di colore con l’interesse generale alla libera disponibilità di tale colore.
La gamma dei colori è limitata, quindi i colori puri non possono essere monopolizzati da pochi soggetti che ne vietino l’uso a tutti gli altri. Pertanto i colori puri (Ciano, Magenta, Giallo) sono registrabili solo in casi eccezionali.
In questo senso è molto chiara la sentenza Libertel della Corte di Giustizia UE (C-104/01), secondo cui (paragrafi 54 e 55):
“Per quanto attiene alla registrazione come marchio di colori specifici, senza limitazioni spaziali, dal numero di colori effettivamente disponibili deriva che un ridotto numero di registrazioni come marchi per servizi o prodotti potrebbe esaurire tutta la gamma di colori disponibili. Un monopolio così esteso non sarebbe compatibile con un sistema di concorrenza non falsato, soprattutto in quanto rischierebbe di creare uno svantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico.
Nell’ambito del diritto comunitario dei marchi deve quindi essere riconosciuto l’interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione”.
Il punto rilevante, però, non è solo lasciare il colore nella libera disponibilità degli altri operatori economici. Il marchio costituito dal colore, esattamente come tutti gli altri marchi, deve possedere il requisito della capacità distintiva.
Questa è la ragione per cui di solito un marchio di colore giunge a registrazione in presenza di una sua massiccia utilizzazione che ha fatto sì che il pubblico associ quello specifico colore (ad esempio il giallo) ad un certo prodotto (ad esempio suole per calzature) e che lo riconosca come proveniente da una determinata impresa. In altre parole, il carattere distintivo viene acquisito tramite l’uso del marchio: è il processo del secondary meaning.
Proprio di recente, Il biscottificio Mattei di Prato ha ottenuto la registrazione del marchio di colore per il blu che caratterizza i Sacchetti dei Cantucci.
La Corte di Giustizia UE (C-104/01, paragrafo 62 66) precisa che:
“Nel caso di un colore specifico, l’esistenza di un carattere distintivo anteriormente a qualsiasi utilizzazione potrebbe ipotizzarsi solamente in circostanze eccezionali, segnatamente quando il numero dei prodotti o servizi per i quali venga richiesta la registrazione del marchio risulti molto limitato ed il mercato pertinente molto specifico”
Sicuramente un aspetto molto importante è la corretta presentazione della domanda di marchio: può infatti bastare una descrizione evasiva o una sbagliata indicazione di classe merceologica per avere seri problemi con il marchio.
Lo Studio Legale dell’Avv. Eva Troiani può assistervi in ogni fase di registrazione del vostro marchio di colore, offrendovi una corretta consulenza professionale su ogni aspetto tecnico, pre registrazione e post registrazione.
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