La Web Reputation è la reputazione online di una persona fisica o di un’azienda, ed è costituita dalla percezione che gli utenti in rete hanno del soggetto in questione. Digitare il proprio nome su Google può essere un’esperienza che riserva non poche sorprese.
La lista dei risultati può contenere articoli di giornali telematici come ad esempio repubblica.it, ilfattoquotidiano.it, ilcorriere.it, che riportano notizie risalenti a fatti passati o vicende nelle quali si è rimasti in qualche modo coinvolti e che sono divenuti oggetto di cronaca (ad esempio articoli di giornali online che riportano che Tizio in passato è stato indagato per qualche reato, anche se poi il caso è stato archiviato, oppure che è stato rinviato a giudizio e anche se successivamente è stato assolto).
Il diritto all’oblio è il diritto a non restare esposti a tempo indeterminato alle conseguenze dannose che possono derivare al proprio onore o alla propria reputazione da fatti commessi in passato o da vicende nelle quali si è rimasti in qualche modo coinvolti e che sono divenuti oggetto di cronaca. Il presupposto di questo nuovo diritto, che va raccordato con il diritto di cronaca, va ravvisato nel fatto che un determinato accadimento può tornare ad essere privato quando perde di qualsiasi utilità per l’interesse pubblico, essendo stato già conosciuto e assimilato dalla comunità. Nel momento in cui, insomma, l’interesse pubblico alla conoscenza di un determinato fatto viene meno, il nostro ordinamento deve tornare a garantire pienamente il diritto alla riservatezza e la reputazione dei soggetti che ne sono stati coinvolti.
Ma quando si può affermare che l’interesse pubblico è venuto meno? L’analisi dei casi decisi dal Garante per la protezione dei dati personali fornisce alcune indicazioni, quali
- la notorietà della persona coinvolta
- l’attinenza alla vita professionale
- la rilevanza nazionale della notizia o
- la prosecuzione della vicenda giudiziaria.
Tra le più interessanti sentenze della Cassazione in materia, si segnala la Sentenza n. 13161/2016, che si è pronunciata sul diritto all’oblio, chiarendone presupposti e requisiti, anche alla luce del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (c.d. GDPR).
In particolare, afferma la Corte,
il diritto all’oblio, quale “naturale conseguenza di una corretta e logica applicazione dei principi generali del diritto di cronaca”, deve rispettare un reale interesse pubblico, quanto più rispondente possibile ad una attuale esigenza informativa, senza precludere agli interessati di una notizia la possibilità di esercitare i propri diritti in maniera rapida ed efficace
ed ha evidenziando come la fattispecie di illecito trattamento di dati personali sia da ravvisarsi specificamente non nelle originarie modalità di pubblicazione e diffusione online dell’articolo e nemmeno nella sua archiviazione informatica ma nel mantenimento di un diretto ed agevole accesso allo stesso sul web tramite il proprio portale.
A seguito di richiesta da parte del cliente viene redatto gratuitamente un Report “Web Reputation” che contiene tutte le notizie presenti sul Web ed una analisi specifica sull’applicabilità del diritto all’oblio al caso concreto.
Sulla base del report il cliente potrà indicare quali link vuole eliminare o deindicizzare (la legge permette al giornale telematico alternativamente di eliminare o “deindicizzare” l’articolo). Deindicizzare vuol dire eliminare l’articolo non dal sito web che l’ha pubblicato ma dal motore di ricerca (google.it).
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