Il Tribunale dell’Unione Europea ha dichiarato la nullità del Marchio UE n. 007497191 per la categoria della “frutta fresca” nella classe 31
Con sentenza del 13 novembre 2024 (causa T-426/23), il Tribunale dell’Unione Europea ha dichiarato la nullità del marchio n. 007497191 limitatamente alla categoria della “frutta fresca” nella classe 31.

Il Tribunale ha ritenuto che il marchio rappresenta una forma geometrica semplice e che non contiene alcun elemento caratteristico che il pubblico possa percepire come distintivo e in grado di caratterizzare i prodotti di una certa impresa da quelli delle altre imprese.
In particolare, è stato posto in evidenza come, nel settore delle banane
“le etichette ovali sono correntemente utilizzate in quanto sono facili da spuntare sui frutti curvi. In tali circostanze, la forma del marchio contestato, apposta su frutta fresca, come le banane, non sarà idonea ad attirare l’attenzione del pubblico di riferimento e a differenziare tali prodotti presenti sul mercato, ma sarà semplicemente percepita come elemento decorativo”.
Nemmeno la combinazione dei colori blu e giallo è stata ritenuta idonea a conferire carattere distintivo al marchio.
Al riguardo il Tribunale specifica che
“ai colori e alle loro combinazioni astratte può essere riconosciuto un carattere distintivo intrinseco solo in circostanze eccezionali” (par.43) e che “non è abitudine dei consumatori presumere l’origine dei prodotti basandosi sul loro colore o su quello della loro confezione, in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, poiché, di regola, un colore di per sé non è, nella prassi commerciale corrente, utilizzato come mezzo di identificazione. Infatti, normalmente, un colore non è idoneo, in quanto tale, a distinguere i prodotti di una determinata impresa” (par.44).
Inoltre, nel presente caso, è emerso come i colori giallo e blu sono frequentemente utilizzati per i marchi che contraddistinguono “frutti freschi” e, quindi, che la loro adozione non può essere idonea, di per sé, a conferire capacità distintiva al marchio.
Prendiamo spunto da questa sentenza per ricordare l’importanza del carattere distintivo come requisito essenziale del marchio.

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