Il marchio nullo è così definito quando:
- manca di capacità distintiva e dei requisiti prescritti dalla legge per la sua registrabilità (nullità assoluta, che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse);
- Perché confliggente con diritti anteriori di terzi (nullità relativa, che può essere fatta valere dai titolari dei diritti anteriori confliggenti).
In questo articolo parliamo di:
Nullità del marchio: assoluta e relativa
Si possono distinguere due specie di nullità del marchio, assoluta e relativa.
La nullità assoluta del marchio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.
La nullità relativa del marchio può essere fatta valere soltanto da alcuni soggetti qualificati, in virtù della titolarità di un segno potenzialmente confusorio con quello che si intende impugnare. Ad esempio, il titolare di un marchio anteriore che sia identico o somigliante al vostro e che operi nel vostro settore o in uno simile, potrà contestare il vostro marchio sostenendo che la presenza di due marchi identici (o simili) sul mercato per prodotti identici o simili potrà causare confusione nel pubblico.
Decadenza del marchio
Un marchio può decadere:
- per volgarizzazione cioè se il marchio sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio perdendo la sua capacità distintiva;
- per illiceità sopravvenuta cioè:
- se sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico;
- se sia divenuto contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume
- per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull’uso del marchio collettivo.
- per non uso, cioè se il titolare del marchio registrato non ne fa un uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione (termine variabile a seconda del Paese in cui il marchio è registrato) o se ne sospende l’uso per un periodo ininterrotto di cinque anni (termine variabile a seconda dello Stato di registrazione del marchio), salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. La verifica sul termine entro il quale deve iniziare l’uso effettivo del marchio deve essere condotta in base al Paese di interesse.
Il caso del marchio annullato perché contrario all’ordine pubblico
Riportiamo brevemente un caso di marchio dichiarato nullo perché contrario all’ordine pubblico:
in Spagna era nata una catena di ristoranti il cui marchio era «La Mafia se sienta a la mesa» (La Mafia si siede a tavola).
Ebbene, L’Italia ha chiesto all’Euipo (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale incaricato di gestire i marchi dell’Unione Europea) il non riconoscimento del nome come marchio, perché richiamava direttamente la criminalità organizzata, in qualche modo banalizzando la connotazione negativa del termine.
Il ricorso dell’Italia è stato accolto nel 2015 dall’EUIPO. Il rifiuto è stato ribadito anche dal Tribunale dell’Unione Europea, che con sentenza del 15 marzo 2018 ha dichiarato:
“ Il termine Mafia, non può essere associato a nulla di buono. È conosciuto e associato in tutto il mondo ad attività di criminalità organizzata. Simili attività criminali violano i valori stessi sui quali si fonda l’Unione, quali, in particolare, i valori del rispetto della dignità umana e della libertà, che sono indivisibili e costituiscono il patrimonio spirituale e morale dell’Unione. Inoltre, tenuto conto della loro dimensione transnazionale, le attività criminali della mafia rappresentano una minaccia seria per la sicurezza di tutta l’Unione”.
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