Il primo paragrafo dell’articolo 9 del Codice di Proprietà Industriale (IPC) intitolato “Uso del Marchio” dispone quanto segue:
“Se un marchio registrato non è stato effettivamente usato in Turchia per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione, senza un giustificato motivo, la registrazione del marchio per tali prodotti o servizi sarà soggetta a cancellazione”.
Di conseguenza, si stabilisce che se un marchio registrato non viene attivamente e realmente usato in Turchia per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se l’uso dello stesso sia interrotto per un periodo continuativo e ininterrotto di cinque anni senza che vi sia un giustificato motivo, il marchio sarà soggetto a cancellazione.
È noto che affinché un marchio registrato possa essere considerato usato lo stesso debba essere effettivamente utilizzato. L’uso autentico implica l’intenzione e il desiderio di utilizzare il marchio per scopi commerciali. La determinazione circa l’autenticità o meno dell’uso deve essere valutata caso per caso.
Nel corso della valutazione dovrebbero essere presi in considerazione criteri oggettivi come il tipo, la durata, lo scopo e l’area geografica di utilizzo.
Lo scopo, come indicato nell’articolo, è quello di garantire che l’uso sia in linea con la finalità del marchio, che sia effettuato in modo appropriato e che svolga in suo ruolo all’interno delle attività commerciali. L’uso menzionato nell’articolo può essere essenzialmente descritto come “uso del marchio”.
Come indicato nelle Linee Guida dell’Ufficio Marchi e Brevetti Turco (Turkpatent)
“L’uso genuino di un marchio richiede il suo effettivo utilizzo. Pertanto, un uso simbolico e mirato esclusivamente al mantenimento dei diritti derivanti dal marchio non può essere considerato un uso effettivo”.
L’uso autentico di un marchio dovrebbe essere effettuato in modo coerente con la sua funzione essenziale, che è quella di individuare l’origine dei prodotti o servizi coperti dalla registrazione.
L’uso effettivo richiede l’utilizzo dei prodotti o servizi sul mercato (uso con impatto commerciale), con prodotti che sono già stati lanciati o che sono in fase di preparazione per essere lanciati con campagne pubblicitarie che raggiungano i clienti.
Nel determinare se l’uso di un marchio è autentico, occorre prendere in considerazione tutti i fattori e le circostanze che contribuiscono al suo uso commerciale (il reale valore commerciale del marchio, se tale uso sia ritenuto idoneo per creare mercato o per la creazione di una quota di mercato per beni e servizi nel settore commerciale rilevante, ecc.). Le condizioni specifiche del caso in esame, tra l’altro, possono richiedere la considerazione di fattori quali la natura dei beni e dei servizi, le caratteristiche del mercato rilevante, la frequenza e l’entità dell’utilizzo ecc.
Non è sempre necessario che la quantità di uso sia elevata perché l’uso possa ritenersi effettivo. Ciò dipende dalle caratteristiche del mercato rilevante e dai beni e servizi sotto esame. Da notare che nei casi di uso effettivo, la realizzazione di un profitto non è un requisito assoluto.
Il legislatore ha introdotto una significativa eccezione riguardo la qualità dell’uso effettivo di un marchio registrato. Una di queste eccezioni è che l’uso di elementi diversi che non alterino il carattere distintivo del marchio è considerato uso del marchio.
In alcuni casi, anche l’uso di un marchio in assenza di permesso o di autorizzazione del titolare del marchio può essere considerato uso effettivo.
Chi ha l’autorità di richiedere la cancellazione di un marchio, e come può farlo?
Come disposto dall’articolo 26 del Codice di Proprietà Industriale, intitolato “Motivi di Cancellazione e Richiesta di Cancellazione”, se sussistono i motivi di cancellazione sopra menzionati, L’Ufficio Brevetti e Marchi della Turchia (TURKPATENT) è l’autorità alla quale presentare la richiesta di cancellazione del marchio. Il regolamento del potere di cancellazione in via amministrativa e la delega di potere all’Ufficio Brevetti e Marchi Turco mira ad allinearsi alla legislazione sul marchio dell’Unione Europea.
Il legislatore ha stabilito che la data di entrata in vigore dell’articolo 26 debba essere sette anni dopo la sua data di pubblicazione, vale a dire il 10 gennaio 2024. Pertanto, fino al 10 gennaio 2024, la competenza sulla decisione della cancellazione di un marchio sarà esercitata dai Tribunali per i diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale e, solo dopo la data specificata, l’Ufficio Brevetti e Marchi della Turchia sarà l’autorità deputata a decidere.
Conclusioni
In sintesi, è necessario che il titolare del marchio utilizzi il proprio marchio in modo effettivo, specificamente per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato in Turchia.
In base a quanto affermato dal Codice di Proprietà Industriale, i marchi che non sono stati effettivamente utilizzati in Turchia per un periodo continuativo di cinque (5) anni o che siano rimasti inutilizzati per cinque (5) anni fino al 10 gennaio 2024, saranno soggetti a cancellazione da parte del Tribunale. Dopo questa data, l’autorità deputata a decidere la cancellazione sarà l’Ufficio Marchi e Brevetti della Turchia (TURKPATENT).
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