L’articolo 2 del Decreto 27 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2020 n. 92, indica le modalità di presentazione dell’istanza di iscrizione nel Registro Speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale.
L’istanza
“può essere presentata presso l’Ufficio Italiano brevetti e Marchi esclusivamente in via telematica, attraverso il portale online raggiungibile al link https://servizionline.uibm.gov.it a cui è possibile accedere previa registrazione, selezionando l’opzione “iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale”, disponibile nell’elenco delle domande e istanze che possono essere depositate”.
Per la presentazione dell’istanza
“è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo pari ad Euro 15, da assolvere secondo le modalità indicate nel sistema di deposito telematico”.
Il decreto sul marchio storico indica anche la documentazione che deve essere presentata con l’istanza di iscrizione.
I requisiti per iscriversi al registro dei marchi storici
Possono essere iscritti nel Registro solo i marchi registrati da almeno 50 anni e rinnovati con continuità nel tempo oppure marchi usati ma non registrati per i quali si possa dimostrare un uso effettivo e continuativo per almeno 50 anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.
Quali vantaggi comporta l’iscrizione al registro dei marchi di interesse storico nazionale
Utilizzo del logo “Marchio storico”
Con l’iscrizione nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale si acquisisce la facoltà di utilizzare, per finalità commerciali e promozionali, il logo “marchio storico di interesse nazionale” che porterà valore aggiunto al vostro brand.
Si tratta dell’unica conseguenza dell’iscrizione nel Registro?
No. Vediamo cosa dispone al riguardo l’articolo 185-ter del Codice Italiano della Proprietà Industriale.
Usufruire del Fondo per la Tutela dei marchi storici
L’ Articolo 185-ter, comma 1 recita:
“Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività produttiva sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il predetto Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della commissione recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo”.
Quali obblighi per utilizzare il Fondo per la tutela dei marchi storici
A fronte della previsione del Fondo, le imprese sono però soggette ad alcuni obblighi nel caso in cui intendano chiudere il sito produttivo di origine o quello principale, per cessazione dell’attività o per delocalizzazione.
L’ Articolo 185-ter, comma 2:
“L’impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale di cui all’articolo 185-bis o, comunque, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11-ter, che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell’attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:
- i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;
- le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso incentivi all’uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all’interno del gruppo;
- le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;
- le opportunità per i dipendenti di presentare un’offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi”.
In base a quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 185-ter,
“la violazione degli obblighi informativi di cui al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare dell’impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio da 5.000 a 50.000 Euro”.
Attenzione a quanto disposto dall’articolo 185-ter, comma 2:
gli obblighi riguardano non solo l’impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel Registro Speciale ma anche quella che sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11-ter (vale a dire, appunto, coloro che possiedono i requisiti per l’iscrizione nel Registro).
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