Al momento di ideare un marchio è molto importante essere quanto più possibile fantasiosi, in modo che la parola (o l’immagine) che costituisce il marchio si distacchi concettualmente dal prodotto/servizio che esso contraddistingue.
In questo articolo parliamo di:
Se si produce abbigliamento e si vuole lanciare sul mercato un marchio forte che identifichi una linea di abbigliamento giovane, dovreste evitare di creare un marchio solo con parole di uso comune che identificano direttamente il prodotto (jeans, t-shirt ecc) o sue caratteristiche (ad es. young), in quanto è la stessa legge a vietarlo.
Specificamente, l’articolo 13, 1, b) del D.Lvo 10 febbraio 2005 n.30 dispone che:
“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.
Alcuni consigli su come inventare un marchio
In teoria, per non incorrere nella violazione di legge, potreste valutare l’eventualità di creare il nome di un marchio con parole che, pur in origine descrittive del prodotto, siano modificate in modo tale da dar vita a parole nuove (ad esempio, modifica della parola con l’aggiunta di prefissi e suffissi), preferibilmente accompagnati da una caratterizzazione grafica.
Ad esempio, sono marchi registrati gli italiani LASAGNAM (per prodotti alimentari e servizi di ristorazione) e CASA RE (per servizi immobiliare) e i marchi dell’Unione Europea DRIPHONE (per custodie impermeabili per prodotti elettronici, comprese custodie per telefoni cellulari) e SIMYSKIN per alcuni prodotti cosmetici.
Questo espediente è spesso usato nella prassi commerciale in quanto vi è la convinzione (a volte fondata, altre molto meno) che sia più efficace il messaggio veicolato da un nome che evochi direttamente il prodotto.
A tal proposito la giurisprudenza e la dottrina italiana hanno elaborato la categoria del “marchio debole”, dotato di una funzione descrittiva ed evocativa del prodotto (o servizio) al quale è abbinato.
Marchio debole e Marchio forte
Il marchio debole è difficilmente difendibile, nel senso che un marchio posteriore che gli somigli molto e che si differenzi dal primo solo per lievi modificazioni o aggiunte di solito è ritenuto lecito e non in contraffazione del marchio debole.
In sintesi, si rischia di incorrere in maggiori difficoltà nella difesa del proprio marchio, se debole, nei confronti di eventuali imitazioni.
La Suprema Corte (Cassazione, 2 febbraio 2004 n. 3984) ha affermato che:
“La distinzione fra i due tipi di marchio, “debole” e “forte”, si riverbera sulla loro tutela, nel senso che per il marchio debole anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escluderne la confondibilità, mentre al contrario, per il marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l’identità sostanziale del “cuore” del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume caratterizzando la sua spiccata attitudine individualizzante”.
La soluzione consigliabile consiste quindi nell’ideare sin dall’inizio un marchio forte, che consista in una parola nuova, di fantasia, oppure in una parola di uso comune ma che non sia in alcun modo collegata al prodotto/servizio che il marchio contraddistingue (ad esempio “nuvola” per identificare un rossetto). Lo stesso principio è applicabile anche nel caso di marchi costituiti da immagini.
In questo modo si creeranno le basi di un brand di successo, che sarà distintivo dalla concorrenza e facilmente identificativo per il target di riferimento.
Se desiderate consigli o pareri su come ideare un marchio forte, potete contattare lo Studio Legale dell’Avv. Eva Troiani.
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